Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/39: Ratifica della Convenzione dell'UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale · 25 pagine
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Ratifica della Convenzione dell’UNESCO del 2003: Rapporto esplicativo
distruzione del patrimonio culturale immateriale” (4° considerando). Tenuto conto dell’attività svolta con successo dall’UNESCO a tutela del patrimonio culturale, si richiede pertanto che gli strumenti giuridici internazionali esistenti per il patrimonio culturale e naturale vengano arricchiti e integrati da nuove disposizioni in materia di patrimonio culturale immateriale (7°–9° considerando). Già nel preambolo trova espressione anche l’idea fondamentale del ruolo centrale dei creatori, dei portatori e degli utilizzatori del patrimonio culturale immateriali nella salvaguardia di quest’ultimo (6° considerando).
Norme generali
Le norme generali sanciscono gli obiettivi e il campo di applicazione della Convenzione. Viene inoltre descritto il concetto centrale di “salvaguardia” e disciplinato il rapporto della Convenzione con altri strumenti giuridici internazionali.
Gli obiettivi della Convenzione sono elencati all’articolo 1. Si tratta di a) salvaguardare il patrimonio culturale immateriale; (b) assicurare il rispetto per il patrimonio culturale immateriale delle comunità, dei gruppi e degli individui interessati; (c) suscitare la consapevolezza a livello locale, nazionale e internazionale dell’importanza del patrimonio culturale immateriale e (d) promuovere la cooperazione internazionale e il sostegno.
Il campo di applicazione della Convenzione viene circoscritto all’articolo 2 per mezzo di una definizione articolata in due parti del patrimonio culturale immateriale. Secondo la prima parte (art. 2 cpv. 1) il patrimonio culturale immateriale comprende prassi, rappresentazioni, espressioni, conoscenze e capacità nonché gli strumenti, gli oggetti, i manufatti e gli spazi culturali ad esse collegati che
• le comunità, i gruppi e in alcuni casi gli individui riconoscono in quanto parte dei loro beni cul-
turali;
• vengono trasmessi di generazione in generazione;
• sono costantemente ricreati dalle comunità e dai gruppi in risposta al loro ambiente, alla loro
interazione con la natura e alla loro storia;
• danno loro un senso d’identità e di continuità.
Si precisa espressamente che ai sensi della Convenzione trova riconoscimento unicamente il patrimonio culturale immateriale che „è compatibile con gli strumenti esistenti in materia di diritti umani e con le esigenze di rispetto reciproco fra comunità, gruppi e individui nonché di sviluppo sostenibile”. Con questo criterio di compatibilità si intende escludere pratiche disumane giustificate con rimando alla tradizione, come ad esempio la circoncisione femminile.
Per quanto concerne la delimitazione rispetto al campo di applicazione della Convenzione sul patrimonio mondiale del 1972, l’articolo 3 lettera a stabilisce che il testo della Convenzione non può essere inteso in modo tale da alterare o diminuire lo status o il livello di protezione di un bene legato a un elemento del patrimonio culturale immateriale e soggetto alla Convenzione del 1972.
La seconda parte della definizione è costituita da un elenco non esaustivo di manifestazioni del patrimonio culturale immateriale (art. 2 cpv. 2). Di conseguenza, il patrimonio culturale immateriale riguarda i seguenti settori:
• tradizioni ed espressioni orali, ivi compreso il linguaggio in quanto veicolo del patrimonio cultu-
rale immateriale (esempi: saghe, fiabe, canti epici e proverbi);
• arti dello spettacolo (esempi: spettacoli musicali o teatrali, balli mascherati, teatri di marionette
o rappresentazioni di gruppi circensi);
• consuetudini sociali, eventi rituali e festivi (esempi: rituali stagionali, processioni e cortei, u-
sanze carnevalesche, stili di vita tradizionali);
• cognizioni e prassi relative alla natura e all’universo (esempi: conoscenze mediche o agricole
tradizionali, spesso di rilevanza fondamentale per lo sviluppo sostenibile;