Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/39: Ratifica della Convenzione dell'UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale · 25 pagine
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Ratifica della Convenzione dell’UNESCO del 2003: Rapporto esplicativo
• conoscenze specialistiche in materia di artigianato tradizionale (esempi: la lavorazione del
legno, della terra, dei metalli, del cuoio, del vetro, della carta, tecniche di tessitura tradizionali o della cosiddetta Bauernmalerei, preparazione tradizionale di alimenti).
La nozione di salvaguardia (art. 2 cpv. 3) è di ampio respiro e comprende in particolare: l’identificazione, la documentazione, la ricerca, la preservazione, la protezione, la promozione, la valorizzazione, la trasmissione e il ravvivamento. Tutte queste misure hanno lo scopo di garantire la “vitalità” del patrimonio culturale immateriale nel suo carattere dinamico e mutevole e di impedire una musealizzazione di singoli elementi. La Convenzione si concentra dunque sulle condizioni contestuali in cui il patrimonio culturale immateriale può essere praticato, utilizzato e tramandato a lungo termine. Di conseguenza, le misure di salvaguardia del patrimonio culturale immateriale comprendono in ugual misura diversi ambiti della politica culturale, quali la salvaguardia e la promozione culturali, la mediazione culturale, la formazione culturale, lo scambio culturale e la garanzia dell’accesso alla cultura.
Per quanto concerne la relazione con altri strumenti (art. 3), si stabilisce che “nulla nella presente Convenzione potrà essere interpretato nel senso di pregiudicare i diritti e gli obblighi degli Stati contraenti derivanti da qualsiasi strumento internazionale correlato ai diritti della proprietà intellettuale o all’uso di risorse biologiche ed ecologiche di cui sono parte (…)” (art. 3 lett. b). Conseguentemente, nel testo della Convenzione non vengono menzionati in alcun punto presupposti e giustificazioni per ingerenze nella garanzia della proprietà in caso di diritti di proprietà intellettuale. Inoltre, la formulazione della riserva al presente (“tout instrument international […] auquel ils sont parties”) rende evidente che non sono comprese unicamente le convenzioni già stipulate, bensì anche le future regolamentazioni internazionali concernenti la proprietà intellettuale e lo sfruttamento delle risorse biologiche ed ecologiche.
La lettera a definisce la relazione con la Convenzione per la protezione del patrimonio mondiale culturale e naturale del 1972 (v. sopra).
Organi
L’organizzazione istituzionale creata con la Convenzione è minima. Essa comprende l’Assemblea generale degli Stati contraenti della Convenzione e il Comitato intergovernativo per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale.
Quale organo sovrano della Convenzione funge l’Assemblea generale degli Stati contraenti della Convenzione (art. 4 cpv. 1 ) che si riunisce ogni due anni in una seduta ordinaria. Il Comitato intergovernativo (art. 5) assicura l’attuazione degli obiettivi della Convenzione ed elabora direttive operative per la sua attuazione che vengono approvate dall’Assemblea generale. Tra i suoi compiti (art. 7) figurano in particolare la gestione di una Lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale nonché di una Lista del patrimonio culturale immateriale che necessita di essere urgentemente salvaguardato nonché l’esame delle candidature. Il Comitato intergovernativo risponde del proprio operato all’Assemblea generale; esso è tenuto a fare rapporto a quest’ultima in merito alle sue attività (art. 8 cpv. 1). Il Comitato è composto da rappresentanti competenti in materia di 18 Stati contraenti alla Convenzione; il loro numero viene tuttavia aumentato a 24 non appena avranno aderito alla Convenzione 50 Stati (art. 5, art. 6 cpv. 7).
Salvaguardia del patrimonio culturale immateriale a livello nazionale
Gli Stati contraenti della Convenzione si impegnano ad adottare le misure necessarie per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale presente sul loro territorio (art. 11 lett. a). Con il riferimento al principio di territorialità si intende sottolineare che per uno Stato contraente della Convenzione non deriva alcuna misura di salvaguardia al di fuori del proprio territorio sovrano.
Ai fini di una salvaguardia e di una promozione mirate, ogni Stato membro identifica i diversi elementi del patrimonio culturale immateriale sul proprio territorio sovrano e redige una o più liste