Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/39: Ratifica della Convenzione dell'UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale · 25 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 22Fedlex · Rapporto esplicativo

Ratifica della Convenzione dell’UNESCO del 2003: Rapporto esplicativo

Fondo per il patrimonio culturale immateriale

Con la Convenzione viene istituito un “Fondo per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale” (art. 25). Gli Stati contraenti si impegnano a versare almeno ogni due anni un contributo al fondo, la cui entità viene calcolata in base a un coefficiente unitario valido per tutti gli Stati e stabilita dall’Assemblea generale, ma che non può superare l’1 per cento del contributo regolare di uno Stato contraente al bilancio preventivo regolamentare dell’UNESCO (art. 26 cpv. 1). All’atto del deposito del suo certificato di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, uno Stato aderente alla Convenzione può chiedere l’esonero da tale obbligo di versamento di contributi per mezzo di una dichiarazione (art. 26 cpv. 2).

Oltre ai contributi obbligatori degli Stati contraenti, i mezzi del fondo sono costituiti da: contributi facoltativi degli Stati contraenti; fondi stanziati a tal fine dalla Conferenza generale dell’UNESCO; contributi, donazioni o lasciti di Stati che non aderiscono alla Convenzione, di organizzazioni e programmi del sistema delle Nazioni Unite (in particolare del programma di sviluppo delle Nazioni Unite), di altre organizzazioni internazionali nonché di organismi pubblici o privati e di persone fisiche; dagli interessi maturati sui capitali del fondo; da fondi ottenuti mediante raccolte di fondi e derivanti da eventi organizzati a favore del fondo (art. 25 cpv. 3, art. 26-28).

Rapporti

Gli Stati contraenti presentano al Comitato intergovernativo, secondo le modalità e con la periodicità previste da quest’ultimo, rapporti sulle norme legislative e amministrative emanate nonché in merito ad altre misure adottate per l’attuazione della Convenzione (art. 29, v. art. 7 lett. f). I rapporti devono contenere informazioni significative sulle liste d’inventario nazionali (art. 12 cpv. 2).

Sulla base di questi rapporti e delle sue attività, in occasione di ogni seduta il Comitato intergovernativo sottopone all’Assemblea generale un rapporto che viene sottoposto anche all’attenzione della Conferenza generale dell’UNESCO (art. 30, v. art. 8 cpv. 1).

Disposizioni transitorie

Dopo l’entrata in vigore della Convenzione non hanno luogo ulteriori proclamazioni di ”capolavori del patrimonio orale e immateriale dell’umanità”; gli elementi già dichiarati “capolavori” vengono accolti dal Comitato nella “Lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell’umanità” senza tuttavia ricorrere preliminarmente a dei criteri ancora da definire (art. 16 cpv. 2) ai fini dell’inserimento in tale Lista (art. 31).

Disposizioni finali

Le disposizioni finali della Convenzione comprendono le clausole finali abituali per gli accordi multilaterali: ratifica, accettazione o approvazione da parte degli Stati membri dell’UNESCO (art. 32), adesione da parte di altri Stati e regioni sovrane (art. 33), entrata in vigore della Convenzione (art. 34), disposizioni speciali per i sistemi costituzionali federali o non unitari (art. 35), denuncia della Convenzione da parte degli Stati aderenti (art. 36), funzioni del Direttore generale dell’UNESCO quale depositario della Convenzione (art. 37), modifica della Convenzione (art. 38), definizione dei testi autorevoli della Convenzione (art. 39) e registrazione della Convenzione presso il Segretariato delle Nazioni Unite (art. 40).