Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/39: Ratifica della Convenzione dell'UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale · 25 pagine
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Ratifica della Convenzione dell’UNESCO del 2003: Rapporto esplicativo
3 Conseguenze
3.1 Conseguenze per la Confederazione
La ratifica della Convenzione dovrebbe avere conseguenze finanziarie modeste per la Confederazione. Queste derivano da un lato dall’impegno a versare ogni due anni un contributo al fondo dell’UNESCO per il patrimonio culturale immateriale che non deve superare l’uno per cento del contributo al bilancio regolamentare dell’UNESCO (art. 26 cpv. 1). Nel 2005 la Svizzera ha prestato un contributo pari a 4 782 503 franchi al bilancio regolamentare dell’UNESCO, il contributo biennale statutario al fondo per il patrimonio culturale immateriale si attesterà di conseguenza nell’ordine di 50 000 franchi.
Ulteriori conseguenze derivano dagli altri obblighi specifici degli Stati contraenti, le cui esatte modalità devono peraltro ancora essere stabilite dal Comitato intergovernativo:
a) la gestione di una lista d’inventario del patrimonio culturale immateriale (art. 11 e 12);
b) un resoconto periodico sulle misure adottate ai fini dell’attuazione della Convenzione nonché
sulle liste d’inventario (art. 12 cpv. 2 e art. 29).
La stesura e la tenuta di una lista d’inventario possono avvenire in collaborazione con i Cantoni. È inoltre ipotizzabile anche un subappalto di tale compito a un organo privato: come illustrato al
n. 1.6.3, con l’approccio del CIOFF sono già in corso lavori preliminari con il cui ulteriore sviluppo la Svizzera adempierebbe ai suoi obblighi al riguardo. Non è tuttavia prevista a tale scopo la creazione di un nuovo organo amministrativo. Nell’ambito della procedura di consultazione occorrerà chiarire come è possibile adempiere questo compito in maniera adeguata.
L’attuazione dell’obbligo generale della Convenzione di adottare le misure necessarie per preservare il patrimonio culturale immateriale (art. 11 cpv. 1) non dovrebbe avere ulteriori conseguenze finanziarie. Eventuali provvedimenti in tal senso dovranno essere discussi nell’ambito della definizione delle priorità nella promozione culturale e dovranno pertanto fluire nella pianificazione finanziaria ordinaria e nella stesura del preventivo.
3.2 Conseguenze per i Cantoni
La Convenzione non dovrebbe avere implicazioni finanziarie dirette per i Cantoni e i Comuni. Poiché la cultura rientra nell’ambito di competenza dei Cantoni (art. 69 cpv. 1 Cost.), spetta a questi ultimi determinare la portata delle proprie misure di salvaguardia e di promozione del patrimonio culturale immateriale. I Cantoni possono eventualmente ancorarle nelle direttive della loro politica culturale e dell’educazione o conferire loro ulteriore efficacia giuridica attraverso il loro inserimento nella legislazione. Conformemente alle disposizioni della Convenzione per quanto concerne gli ordinamenti costituzionali federali, la Confederazione è tenuta unicamente a portare a conoscenza dei servizi competenti dei Cantoni le disposizioni la cui esecuzione rientra nell’ambito di competenza dei Cantoni e a raccomandarne loro l’approvazione (art. 35 lett. b).
3.3 Conseguenze per l’economia
La ratifica e l’attuazione della Convenzione da parte della Svizzera non hanno alcuna conseguenza diretta per l’economia. Tuttavia, i valori positivi creati attraverso una valorizzazione del patrimonio culturale immateriale nell’ambito della cultura popolare potrebbero andare a vantaggio delle aziende attive nel campo della cultura e del settore del turismo.
Con il suo marchio („Patrimonio mondiale dell’UNESCO“), l’UNESCO ha fatto conoscere con successo e senza costi significativi siti culturali ai sensi della Convenzione del 1972, promuovendone l’attrattiva turistica e, con essa, lo sviluppo economico di alcune regioni. Con il programma “Proclamation des chefs-d’oeuvre du patrimoine oral et immatériel de l’humanité” e la stesura della