Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/39: Ratifica della Convenzione dell'UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale · 25 pagine

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Ratifica della Convenzione dell’UNESCO del 2003: Rapporto esplicativo

Costituzione federale – in particolare il criterio dell’interesse generale svizzero e il principio della pluralità culturale. A queste condizioni, la salvaguardia e la promozione del patrimonio culturale immateriale costituiscono parte dei compiti culturali della Confederazione.20

La Confederazione assolve a questo compito in molteplici modi. Così, ad esempio, il Fondo per la conservazione e la tutela dei paesaggi rurali tradizionali, in essere fino al 2011, annovera tra le sue finalità anche quella di “mantenere e promuovere metodi di sfruttamento e di coltura tradizionali e adeguati alle condizioni locali”, comprendendo anche i saperi e le pratiche tradizionali nei rapporti con la natura previste dalla Convenzione.21 Anche la Fondazione Pro Helvetia sostiene la “musica popolare”, rispettivamente la “cultura quotidiana e popolare”, in particolare laddove essa è funzionale alla comprensione reciproca e mira all’interazione con forme culturali del presente.22 Con il suo programma di ampio respiro “echos – cultura popolare per domani”, Pro Helvetia crea un forum dedicato alla cultura popolare del XXI secolo; il programma, avviato nell’autunno 2006 in collaborazione con 15 Cantoni, apre il dibattito sull’importanza della cultura popolare, sui suoi potenziali e sul suo ruolo all’interno della politica culturale svizzera. Indirettamente, la Confederazione promuove altresì la creazione artistica e la salvaguardia della pluralità culturale attraverso il sostegno accordato a organizzazioni di operatori culturali professionali e non professionali attive a livello svizzero.23

1.6.3 Inventariazione, documentazione e regolamentazioni in materia di beni immateriali

Gli Stati che hanno già ratificato la Convenzione assolvono in molteplici modi al loro obbligo di inventariazione (art. 12).24 Nella maggior parte dei Paesi esistono banche dati relative a studi su espressioni, conoscenze e abilità culturali tradizionali nonché organi di documentazione e di archiviazione. Alcuni Paesi hanno inoltre istituito commissioni che selezionano singoli elementi per creare un repertorio nazionale. In molti Stati mancano tuttavia ancora inventari di portata nazionale. Sarà compito del Comitato intergovernativo elaborare nelle proprie direttive raccomandazioni concernenti il contenuto e il grado di dettaglio delle liste d’inventario. A fronte delle molteplici forme e del carattere dinamico del patrimonio culturale immateriale, dagli Stati contraenti della Convenzione non ci si può tuttavia attendere un’inventariazione completa con aggiornamenti a brevi intervalli di tempo. Il Comitato dovrà pertanto emanare raccomandazioni pratiche e concedere ampi margini di libertà ai singoli Stati.

La base per una lista rappresentativa nazionale sarebbe costituita da una o più liste del patrimonio culturale immateriale della Svizzera. Una simile lista d’inventario esiste già oggi. Con il suo progetto Internet “Schweizerisches Inventar des immateriellen Kulturerbes”, la sezione nazionale svizzera del Conseil International des Organisations de Festivals de Folklore et d'Arts Tradition-

20 Per quanto concerne la valenza della cultura popolare nella promozione culturale della Confederazione v. anche la risposta del Consiglio federale all’interpellanza Schenk (04.3106) del 18 maggio 2004. 21 Art. 2 lett. b del Decreto federale del 3 maggio 1991 che accorda un aiuto finanziario per la conservazione e la tutela dei paesaggi rurali tradizionali (RS 451.51).

22 Cfr. art. 9 cpv. b e art. 12 cpv. a dell’Ordinanza del 22 agosto 2002 sui sussidi della Fondazione Pro Helvetia (RS 447.12). In conformità alla Legge federale del 17 dicembre 1965 concernente la Fondazione “Pro Helvetia” (RS 447.1), attualmente in fase di revisione, la Fondazione si occupa tra l’altro di “conservare il patrimonio spirituale della Svizzera e preservarne le peculiarità culturali, tenendo particolarmente conto della cultura popolare” (art. 2 cpv. 1 lett. a).

23 Direttive del DFI del 16 novembre 1998 sull’utilizzazione del credito per il sostegno delle organizzazioni culturali.

24 Cfr. in proposito la sintesi „Inventorying Intangible Cultural Heritage“ pubblicata sul sito della Intangible Cultural Heritage Section dell’UNESCO: www.unesco.org/culture/ich_convention.