Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/39: Ratifica della Convenzione dell'UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale · 25 pagine
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Ratifica della Convenzione dell’UNESCO del 2003: Rapporto esplicativo
La Convenzione vincola in modo generale gli Stati contraenti a salvaguardare il patrimonio culturale immateriale situato sul rispettivo territorio sovrano per mezzo di istituzioni appropriate e con il coinvolgimento dei portatori di tale patrimonio (art. 11 lett. a). Questo compito fondamentale di salvaguardia, comprendente secondo il testo della Convenzione tutta una serie di possibili misure di protezione e promozione (v. in proposito gli articoli 13 e 14), riguarda in ugual misura la Confederazione e i Cantoni. Poiché la responsabilità primaria per la cultura spetta ai Cantoni, rientra nella competenza costituzionale di quest’ultimi stabilire come e in quale misura tutelare il patrimonio culturale sul proprio territorio. Ai sensi delle norme in materia di sistemi costituzionali federali contenute nella Convenzione, la Confederazione porta a conoscenza degli organi competenti dei Cantoni le disposizioni la cui esecuzione rientra nella competenza di questi ultimi, con la sua raccomandazione al fine della loro adozione (art. 35 lett. b).
La Convenzione contiene inoltre alcune norme contrattuali specifiche che devono essere attuate direttamente dalla Confederazione, segnatamente:
• versare ogni due anni al fondo dell’UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale im-
materiale un contributo che non deve superare l’1 per cento del contributo erogato al bilancio regolamentare dell’UNESCO (art. 26 cpv. 1). È data tuttavia la possibilità di chiedere l’esonero da tale obbligo all’atto del deposito del certificato di ratifica (art. 26 cpv. 2) e
• presentare periodicamente al Comitato intergovernativo un rapporto sulle norme di legge e-
manate in materia di patrimonio culturale immateriale, sulle liste d’inventario e sulle misure di salvaguardia del patrimonio culturale immateriale (art. 29).
È altresì vincolante l’obbligo di redigere una o più liste d’inventario del patrimonio culturale immateriale situato sul proprio territorio sovrano, allo scopo di garantire l’identificazione con riferimento alla salvaguardia (art. 12). Queste liste d’inventario sono da considerarsi alla stregua di misure di promozione non aventi valore monetario e sono destinate alla valorizzazione del patrimonio culturale immateriale. Esse hanno carattere prettamente dichiaratorio e non hanno alcun effetto limitativo di diritti. Nell’ambito della procedura di consultazione occorrerà chiarire se questo compito dovrà essere assunto dalla Confederazione, dai Cantoni o da entrambi congiuntamente e in quale modo i portatori del patrimonio culturale immateriale potranno essere coinvolti.
1.6.2 Basi giuridiche e pratica attuale
La nozione di patrimonio culturale immateriale e un mandato specifico di salvaguardia e promozione non figurano nella legislazione svizzera. Nella misura in cui si orientano “a garantire la vitalità del patrimonio culturale immateriale” (art. 2 cpv. 3), le misure previste dalla Convenzione coincidono peraltro sotto diversi aspetti con la prassi attuale della promozione culturale della Confederazione e dei Cantoni. La Convenzione riconosce infatti il carattere dinamico del patrimonio culturale immateriale e mira alla salvaguardia del patrimonio culturale immateriale vivo e praticato. Ciò comprende prestazioni creative nonché la loro mediazione nell’ambito di manifestazioni culturali e istituzioni di formazione, così come sono sostenute dalla promozione statale della cultura in Svizzera. Di conseguenza, le misure necessarie per l’attuazione della Convenzione possono essere desunte dalla prassi attuale, dalla futura Legge federale sulla promozione della cultura (LPCu) e dagli attuali decreti cantonali sulla cultura.
Il lavoro culturale della Confederazione si riallaccia alla nozione allargata di cultura definita dall’UNESCO. Questa concezione della cultura è sfaccettata e va ben oltre la nozione ristretta di arte, comprendendo anche le espressioni tradizionali della cultura. Ai fini dell’attività di promozione federale sono determinanti – sulla scorta di quanto previsto dall’articolo 69 sulla cultura della