Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/39: Ratifica della Convenzione dell'UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale · 25 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 21Fedlex · Rapporto esplicativo

Ratifica della Convenzione dell’UNESCO del 2003: Rapporto esplicativo

d’inventario che devono essere aggiornate regolarmente (art. 11 lett. b, art. 12 cpv. 1). Per tutte le sue misure di salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, in particolare nella sua identificazione, ogni Stato contraente si impegna a favore di una partecipazione possibilmente ampia delle comunità, dei gruppi ed eventualmente degli individui che creano, gestiscono e tramandano questo patrimonio (art. 11 lett. b, art. 15). In Svizzera questa norma può essere concretizzata ad esempio nell’ambito dell’inventariazione del patrimonio culturale immateriale riallacciandosi ai lavori preliminari svolti dal CIOFF o delegando tale compito al CIOFF (cfr. punto 1.6.3).

La Convenzione raccomanda quindi una serie di ulteriori misure volte a salvaguardare il patrimonio culturale immateriale (art. 13): di conseguenza, gli Stati contraenti dovrebbero tener conto della salvaguardia del patrimonio culturale immateriale nelle loro politiche culturali, designare uno o più servizi specializzati, promuovere la ricerca nel campo del patrimonio culturale immateriale, creare opportunità di formazione adeguate, istituire centri di documentazione e assicurare l’accesso a tali centri.

Nel campo dell’educazione dovranno essere intrapresi sforzi volti a sensibilizzare la società riguardo al patrimonio culturale immateriale, ai pericoli che lo minacciano e alla necessità di salvaguardarlo e a informare, adottando inoltre a tale scopo opportune misure di formazione e di valorizzazione nella società (art. 14 lett. a-b). Gli Stati contraenti dovranno altresì impegnarsi nella tutela degli spazi naturali e dei luoghi della memoria la cui sopravvivenza è necessaria ai fini dell’espressione del patrimonio culturale immateriale (art. 14 lett. c).

Salvaguardia del patrimonio culturale immateriale a livello internazionale

Per promuovere la visibilità del patrimonio culturale immateriale, la consapevolezza della sua importanza nonché il dialogo interculturale, il Comitato intergovernativo redigerà, su proposta dei rispettivi Stati contraenti, una “Lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell’umanità”, aggiornandola e pubblicandola regolarmente (art. 16 cpv. 1). Per la predisposizione di misure appropriate volte a preservare le tradizioni minacciate da scomparsa viene utilizzata una “Lista del patrimonio culturale immateriale che necessita di essere urgentemente salvaguardato”, d’intesa con gli Stati contraenti interessati (art. 17 cpv. 1). Il Comitato elabora inoltre criteri per la gestione di entrambe le liste (art. 16 cpv. 2, art. 17 cpv. 2).

Per la salvaguardia del patrimonio gli Stati contraenti possono presentare al Comitato programmi, progetti e attività. Il Comitato esamina e sceglie le proposte accompagnandone l’attuazione attraverso lo sviluppo di best practices (art. 18).

Cooperazione e assistenza internazionali

Gli Stati contraenti riconoscono che la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale è d’interesse generale per l’umanità. Essi si impegnano pertanto a cooperare a livello bilaterale, subregionale, regionale e internazionale secondo le finalità della Convenzione (art. 19 cpv. 2; v. art. 1 lett. d).

Gli Stati contraenti possono presentare singolarmente o congiuntamente richieste di assistenza internazionale – di regola solo sussidiaria – per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale sul proprio territorio sovrano (art. 23 cpv. 1 e 2, art. 24 cpv. 2). Il sostegno può essere accordato per mezzo di diverse forme di assistenza finanziaria e tecnica (art. 21). Le richieste vengono esaminate dal Comitato (art. 22; v. art. 7 lett. g). L’assistenza internazionale può essere concessa tra l’altro per le seguenti finalità: salvaguardia del patrimonio elencato nella “Lista del patrimonio culturale immateriale che necessita di essere urgentemente salvaguardato”, stesura di liste d’inventario nazionali, sostegno a programmi, progetti e attività per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale (art. 20).