Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/39: Ratifica della Convenzione dell'UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale · 25 pagine
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Ratifica della Convenzione dell’UNESCO del 2003: Rapporto esplicativo
Gli esempi citati di patrimonio culturale immateriale in Svizzera sottolineano l’ancoraggio del patrimonio culturale immateriale sia nelle regioni rurali, sia nei centri urbani. La partecipazione diretta e indiretta di molti gruppi della popolazione a simili manifestazioni e l’identificazione con le forme di artigianato tradizionali sono indicative della funzione di integrazione che spetta in generale al patrimonio culturale immateriale. L’importanza del patrimonio culturale immateriale contribuisce anche a formare l’immagine positiva della Svizzera e viene sfruttata per finalità turistiche e di economia estera. Nel turismo alpino, ad esempio, il suono dei corni alpini è connaturato sin dall’Ottocento all’immagine sonora della Svizzera.
In Svizzera la ricerca e la mediazione del patrimonio culturale immateriale sono promosse
dallo Stato: anche se la nozione di „patrimonio culturale immateriale“ viene utilizzato solo raramente in Svizzera, la salvaguardia e la protezione delle forme di espressione culturale tradizionali attraverso il sostegno accordato a manifestazioni culturali, la promozione della mediazione della cultura e contributi agli operatori culturali sono saldamente ancorate nella promozione culturale dello Stato. La collaborazione dei portatori del patrimonio culturale immateriale è garantita dalla rete delle istituzioni di salvaguardia e di tramandamento della cultura (corporazioni pubbliche e fondazioni) che realizzano in relativa autonomia progetti culturali con contributi statali. Oltre alla prassi degli operatori culturali, anche la ricerca scientifica e gli archivi prestano un contributo alla salvaguardia del patrimonio culturale immateriale. In Svizzera, l’associazione Memoriav (Associazione per la salvaguardia della memoria audiovisiva svizzera) svolge, in collaborazione con istituzioni specializzate interessate, progetti volti a salvaguardare e a rendere accessibili beni culturali audiovisivi nel settore della cultura popolare. Da poco esistono anche offerte di formazione nel settore del patrimonio culturale immateriale, tra cui ad esempio il corso post-diploma Musica popolare svizzera recentemente istituito presso l’Alta scuola di musica di Lucerna. Tenuto conto dei margini di manovra concessi dalla Convenzione agli Stati contraenti a livello di applicazione, la Svizzera soddisfa già oggi in larga misura gli obblighi sanciti dalla Convenzione in materia di promozione del patrimonio culturale immateriale (v. al riguardo anche il n. 1.6.2).
Il patrimonio culturale immateriale è strettamente collegato con quello materiale: spesso un
bene culturale può essere salvaguardato in modo efficace solo in relazione ad aspetti materiali e immateriali. Ciò risulta evidente, ad esempio, nelle attuali forme di esposizione nei musei. Attraverso le attuali possibilità di comunicazione multimediale nonché per mezzo di workshop e rappresentazioni dal vivo, i musei presentano spesso i loro oggetti materiali in relazione ad aspetti immateriali con cui i singoli oggetti esposti erano collegati nel loro contesto originario. I musei di storia culturale come il Museo svizzero all’aperto di Ballenberg optano in misura crescente per un approccio unitario che comprende anche aspetti immateriali ai fini della trasmissione culturale.
1.6 Attuazione degli obblighi della Convenzione in Svizzera
1.6.1 Competenza
L’applicazione della Convenzione spetterà sia ai Cantoni che alla Confederazione, tenuto conto della ripartizione interna delle competenze in materia culturale. In base al sistema di ripartizione delle competenze previsto dall’articolo 69 della Costituzione18, i Cantoni dispongono di una competenza generale in materia culturale che si estende a tutte le forme di cultura e di promozione della cultura (cpv. 1). Alla Confederazione spetta unicamente la competenza di sostenere le attività culturali aventi un interesse nazionale e di promuovere l’espressione artistica e musicale, in particolare tramite la formazione (cpv. 2). La convenzione non altera per niente la ripartizione interna delle competenze in materia culturale.
18 Costituzione federale svizzera del 18 aprile 1999 (RS 101).