Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/39: Ratifica della Convenzione dell'UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale · 25 pagine

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Ratifica della Convenzione dell’UNESCO del 2003: Rapporto esplicativo

“Lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell’umanità”, nel 1997 l’idea di far conoscere a livello internazionale un patrimonio culturale dal carattere rappresentativo per l’umanità, per una nazione o per un gruppo della popolazione è stata trasferita al patrimonio culturale immateriale nella Convenzione del 2003. Come la Lista del patrimonio mondiale, anche la “Lista rappresentativa” potrebbe esplicare un suo effetto positivo in tal senso.

3.4 Altre conseguenze: il ruolo della società civile

Le misure che lo Stato è tenuto ad adottare per salvaguardare il patrimonio culturale immateriale non devono essere interpretate come un’imposizione di obblighi di tramandamento ai portatori del patrimonio; la Convenzione intende promuovere il tramandamento culturale, ma non forzarlo. Nondimeno, un’attuazione della Convenzione esige una partecipazione della società civile e in particolare dei portatori del patrimonio culturale immateriale. Le misure di salvaguardia del patrimonio culturale immateriale adottate in Svizzera dipenderanno dall’impegno delle comunità, dei gruppi e degli individui coinvolti. Questi non possono tuttavia far derivare dalla Convenzione alcun diritto alla promozione.

4 Aspetti giuridici

4.1 Procedura di approvazione

Ai sensi dell’art. 166 cpv. 2 Cost., l’Assemblea federale approva i trattati internazionali, ad eccezione di quelli la cui conclusione è di competenza del Consiglio federale in virtù di una legge o di un trattato internazionale. Nel settore qui considerato nessuna legge federale né alcun trattato prevede una simile delega. La presente Convenzione deve essere pertanto sottoposta ad approvazione parlamentare.

4.2 Compatibilità con le norme previste in materia di diritto dei beni immateriali

Buona parte del patrimonio culturale immateriale globale deve essere considerata bene comune dal punto di vista del diritto dei beni immateriali. In una società mondiale sempre più integrata, un bene comune è utilizzato sempre più spesso non solo dai gruppi culturali nazionali e regionali tradizionali. Molti Stati e gruppi d’interesse si sono tuttavia dichiarati contrari a una disponibilità globale delle proprie espressioni culturali tradizionali. In particolare i Paesi in via di sviluppo hanno obiettato che la prassi della tradizione orale delle loro forme d’espressione culturale tradizionali comprende anche prestazioni creative e che uno sfruttamento non autorizzato da parte di terzi potrebbe avere eventualmente conseguenze negative per il tramandamento della cultura tradizionale. Essi esigono pertanto diritti di proprietà nel campo del diritto dei beni immateriali per le loro forme di espressione culturale tradizionali.

Presso la WIPO un comitato intergovernativo sta attualmente esaminando alcune opzioni per la tutela delle risorse genetiche, dei saperi tradizionali e delle espressioni culturali tradizionali. Già nell’ambito delle numerose discussioni condotte negli anni Settanta presso l’UNESCO e la WIPO (v. in proposito il n. 1.1.2) è stata peraltro ravvisata la difficoltà di trovare una soluzione globale che possa includere le differenti richieste di salvaguardia nazionali, che sia adeguata al patrimonio culturale immateriale e sia al contempo praticabile. L’oggetto del sapere tradizionale è pressoché impossibile da delimitare, poiché all’atto dell’esecuzione di una simile regolamentazione si