Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/39: Ratifica della Convenzione dell'UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale · 25 pagine

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Ratifica della Convenzione dell’UNESCO del 2003: Rapporto esplicativo

nels (CIOFF) ha avviato, sotto il patrocinio dell’Ufficio federale della cultura, un progetto pilota per una lista del patrimonio culturale immateriale della Svizzera.25 Con l’estensione di questo repertorio (o la stesura di una lista analoga), la Svizzera assolve all’obbligo di inventariazione del proprio patrimonio culturale immateriale.

La Convenzione stabilisce espressamente che i diritti e gli obblighi esistenti, derivanti da regolamentazioni correlate alla proprietà intellettuale o all’uso di risorse biologiche ed ecologiche, non vengono da essa lesi (art. 3 lett. b). Nel documentare e rendere accessibili le espressioni culturali tradizionali del patrimonio culturale immateriale all’interno di liste d’inventario e documentazioni multimediali occorre pertanto osservare le regolamentazioni già esistenti sui diritti di protezione affini (art. 13 lett. d ii). In qualità di esecutori, i portatori di cultura possono vietare la documentazione e la sua diffusione e godono di diritti di tutela sulle riprese per un periodo di 50 anni.26 Nel WIPO Performances and Phonograms Treaty, attualmente in fase di approvazione in Svizzera, nonché nel progetto di revisione della legge federale sui diritti d’autore, le persone che rappresentano un’“espressione del folclore” vengono espressamente annoverate tra gli artisti praticanti (art. 2 lett. a WPPT; art. 33 cpv. 1 D-LDA).

2 Commento ai singoli articoli del trattato

La Convenzione è composta da un preambolo e da quaranta articoli, suddivisi in nove sezioni: 1. Norme generali (artt. 1-3); 2. Organi della Convenzione (artt. 4-10), 3. Salvaguardia del patrimonio culturale immateriale a livello nazionale (artt. 11-15), 4. Salvaguardia del patrimonio culturale immateriale a livello internazionale (artt. 16-18), 5. Cooperazione e assistenza internazionali (artt. 19-24), 6. Fondo per il patrimonio culturale immateriale (art. 25-28), 7. Rapporti (artt. 29-30), 8. Disposizioni transitorie (art. 31) e 9. Disposizioni finali (artt. 32-40).

Preambolo

Nel preambolo viene sottolineato complessivamente in tredici considerandi l’importanza del patrimonio culturale immateriale e la necessità della sua salvaguardia. La Convenzione viene posta inoltre nel suo contesto giuridico.

Riallacciandosi alla Raccomandazione dell’UNESCO per la salvaguardia della cultura e del folclore tradizionali del 1989, alla Dichiarazione dell’UNESCO sulla diversità culturale del 2001 e alla Dichiarazione di Istanbul del 2002, il patrimonio culturale immateriale viene considerato nel suo ruolo di “fattore principale della diversità culturale e garanzia di uno sviluppo duraturo” (2° considerando). Nel contempo, si ricorda che “i processi di globalizzazione e di trasformazione sociale, assieme alle condizioni che questi ultimi creano per rinnovare il dialogo fra le comunità, creano altresì, alla stregua del fenomeno dell’intolleranza, gravi pericoli di deterioramento, scomparsa e

25 www.cioff.ch. L’approccio adottato dal CIOFF si basa sull’iscrizione facoltativa dei portatori di cultura a un repertorio moderato. In tal modo si rinuncia a un’inventariazione capillare, ma si tiene conto del principio, sancito dalla Convenzione, secondo cui i portatori di cultura partecipano direttamente alle misure di salvaguardia del proprio patrimonio culturale immateriale (cfr. l’art. 15 della Convenzione). Il repertorio è paragonabile ad altri progetti analoghi nel campo della protezione dei monumenti storici in Svizzera (come ad esempio la piattaforma d’informazione per i beni industriali meritevoli di tutela della Svizzera, ISIS, www.industrie-kultur.ch) o della musica (come ad esempio la banca dati della musica svizzera, Musinfo, www.musinfo.ch), ma si basa sulla partecipazione e sull’iniziativa personale dei portatori del patrimonio culturale immateriale. 26 Art. 13 della Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d’autore e sui diritti di protezione affini (LDA, RS 231.1); art. 14 dell’Accordo del 15 aprile 1994 che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio (RS 0.632.20).