Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/95: Ordinanza sull'armonizzazione dei registri · 21 pagine
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plausibilizzazioni laddove possono essere standardizzate in base a delle regole. È possibile ad esempio mettere lo stato civile in relazione all’età. Un persona di 12 anni iscritta nel registro come coniugata genera così un messaggio di errore. È inoltre possibile confrontare l’identificatore federale dell’edificio (EGID) e l’identificatore federale dell’abitazione (EWID) inviati dal registro degli abitanti con i dati contenuti nel Registro federale degli edifici e delle abitazioni (REA) e verificare se l’indirizzo dell’edificio indicato per l’EGID è corretto e se gli EWID notificati per l’edificio esistono veramente. Le regole di plausibilizzazione sono stabilite dall’UST in una direttiva e pubblicate in Internet per informare i servizi che tengono i registri (cpv. 4).
Capoverso 3: la registrazione in un log file è uno strumento utile per i Cantoni e i Comuni nell’ambito dell’armonizzazione dei registri. I dati trasmessi all’UST dai registri degli abitanti dei Cantoni e dei Comuni sono verificati da un servizio di convalida dal punto di vista della completezza, della presenza e della validità delle caratteristiche obbligatorie di cui all’articolo 6 LArRa. Il log file, che i servizi ufficiali cantonali possono richiedere ai sensi dell’articolo 9 LArRa, documenta in forma aggregata il genere e il numero di errori per ogni genere rilevati nel record inviato.
Capoverso 5: con la LArRa è stata creata per la prima volta una base giuridica per armonizzare su scala nazionale la tenuta dei registri degli abitanti. Non solo semplifica l’utilizzazione dei dati contenuti nei registri per la statistica, ma agevola anche lo scambio di dati tra i registri. La legge contribuisce quindi sia a una produzione statistica razionale che allo sviluppo del Governo elettronico in Svizzera. Per assicurare la completezza, l’attualità e l’esattezza delle persone iscritte nel registro richieste all’articolo 5 è opportuno e necessario rendere noti gli errori e informare i servizi che tengono i registri. Per poter assicurare la qualità e correggere gli errori, si applicano procedure supplementari per gli scopi della statistica. Sono ad esempio raggruppate informazioni estratte da varie fonti. Gli errori che scaturiscono da tali procedure applicate unicamente per scopi statistici non sono notificati ai servizi che tengono i registri.
Capoverso 6: per gli errori nei dati inviati dal registro che non possono essere corretti o completati mediante metodi statistici o il completamento con informazioni estratte da altri registri, i registri autori dell’invio sono esortati a correggere i record lacunosi e a trasmetterli nuovamente. L’UST stabilisce di volta in volta i dati da inviare nuovamente e il termine entro il quale ciò deve avvenire. I dati da correggere o inviare nuovamente devono riferirsi allo stesso giorno di riferimento dell’invio di dati originale.
Articolo 11
In base all’architettura di Sedex è possibile allacciare al sistema sia un Cantone che singoli Comuni. La responsabilità per l’allacciamento di un registro degli abitanti cantonale o comunale spetta al Cantone corrispondente.
Per i Cantoni che gestiscono una piattaforma di dati cantonale o un registro centrale a cui sono collegati tutti i Comuni del Cantone, è allacciato a Sedex la piattaforma di dati cantonale o il registro cantonale. In tal caso, il Cantone si occupa di inoltrare i dati all’UST o ad altri registri cantonali o comunali. Dal punto di vista della statistica federale non è necessario allacciare anche i Comuni a Sedex, essendo tutti i dati necessari inviati direttamente dal Cantone. I registri possono essere allacciati a Sedex anche attraverso una procedura Client. Questa soluzione rientra nelle funzioni dell’adattatore.
Articolo 12
Per la comunicazione con Sedex, il gestore del registro deve utilizzare l’adattatore Sedex (cpv. 1). Quest’ultimo assicura la sicurezza e la completezza dello scambio di dati conformemente al livello di sicurezza 3 richiesto dalla legge sulla protezione dei dati (LPD)5.
5 RS 235.1