Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/95: Ordinanza sull'armonizzazione dei registri · 21 pagine

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All’articolo 19 capoverso 2, la LArRa offre al Consiglio federale la possibilità di prorogare oltre il censimento del 2010 i termini per l’introduzione del numero d’assicurato AVS e dell’EWID e di incaricare l’UST di emanare le istruzioni per disciplinare i particolari. Conformemente a questa disposizione della legge, l’EWID dovrà essere iscritto in tutti i registri cantonali e comunali degli abitanti entro il 31 dicembre 2012. Per l’EGID non sussiste alcuna possibilità di proroga: dovrà essere iscritto entro il 15 gennaio 2010 (cpv. 2).

Sedex sarà a disposizione dei gestori dei registri per l’invio di dati all’UST a partire dal 15 gennaio 2010 (cpv. 4), l’adattatore Sedex già a partire dal 15 gennaio 2008 (cpv. 3).

Per lo scambio elettronico di dati in caso di arrivo o partenza, Sedex sarà a disposizione a partire dal 15 gennaio 2010 (cpv. 4).

Anche l’UST ha dei termini da rispettare: il servizio di convalida dovrà essere a disposizione a partire dal 15 gennaio 2008 (cpv. 5).

Articolo 29

La legge sull’armonizzazione dei registri e le sue disposizioni esecutive presuppongono degli adeguamenti in varie ordinanze. Queste modifiche sono descritte nell’allegato 2 dell’OArRa e commentate qui di seguito a partire dal numero 3.

Articolo 31 Entrata in vigore

L’entrata in vigore è prevista al 1° gennaio 2008. Benché gli adeguamenti giuridici nei Cantoni imposti dalla LArRa non dipendono sostanzialmente dall’entrata in vigore dell’OArRa, l’OArRa contiene informazioni e dettagli supplementari concernenti le modalità di armonizzazione dei registri degli abitanti dei Cantoni e dei Comuni.

3 Modifica dell’ordinanza del 12 aprile 2006 concernente il sistema d’informazione centrale sulla migrazione; RS 142.513

Articolo 4 capoverso 2 lettera c

L’articolo 13 capoverso 1 in combinato disposto con l’articolo 2 capoverso 1 lettera a LArRa prevede l’obbligo di iscrivere il numero d’assicurato AVS nel sistema d’informazione centrale sulla migrazione SIMIC. I dati personali iscritti in SIMIC sono menzionati all’articolo 4 capoverso 2 dell’ordinanza SIMIC. L’articolo 4 capoverso 2 lettera b parla di un numero

d’identificazione personale; si tratta tuttavia di un numero personale all’interno di SIMIC.

L’articolo 4 capoverso 2 va quindi completato con una lettera c supplementare, affinché sia iscritto in SIMIC anche il numero d’assicurato AVS prescritto dalla LArRa.

Modifica dell’allegato 1

L’articolo 13 capoverso 1 in combinato disposto con l’articolo 2 capoverso 1 lettera b LArRa prevede l’obbligo di iscrivere il numero d’assicurato AVS in SIMIC. Per attuare questa disposizione, il catalogo dei dati dell’ordinanza SIMIC che figura nell’allegato 1 deve essere completato con il nuovo numero d’assicurato AVS nella rubrica I (Dati di base). Sussiste così la garanzia che il nuovo numero d’assicurato AVS possa essere iscritto sia nel settore degli stranieri che in quello dell’asilo. Per evitare doppioni nella tenuta dei dati, simultaneamente deve essere cancellata la riga "N. AVS", che oggi riguarda solo il settore degli stranieri (rubrica IV "Altri campi di dati SIMIC", sottorubrica "2. Settore degli stranieri", lettera "a. Identità", riga 5). Infine all’UCC va concesso l’accesso all’informazione sul luogo di nascita alla rubrica IV "Altri campi di dati SIMIC", sottorubrica "3. Settore dell’asilo", lettera "a. Identità", riga 7.

Modifica dell’allegato 2

L’articolo 13 dell’ordinanza SIMIC disciplina la comunicazione di dati dell’UFM alle autorità e al capoverso 2 limita la comunicazione dei dati alla Cassa svizzera di compensazione (CSC)