Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/95: Ordinanza sull'armonizzazione dei registri · 21 pagine
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1 Situazione iniziale
La legge federale del 23 giugno 2006 sull’armonizzazione dei registri degli abitanti e di altri registri ufficiali di persone (legge sull’armonizzazione dei registri, LArRa), in vigore parzialmente dal 1 novembre 2006, persegue due obiettivi: semplificare l’utilizzazione dei dati contenuti nei registri per la statistica e agevolare lo scambio di dati tra i registri. La legge contribuisce quindi sia a una produzione statistica razionale che allo sviluppo del Governo elettronico in Svizzera. È infatti annoverata anche quale progetto prioritario nella strategia di e-government Svizzera del gennaio 2007. Concretamente, la LArRa sancisce l’obbligo di armonizzare i registri degli abitanti dei Cantoni e dei Comuni nonché i principali registri di persone della Confederazione1. Determina gli identificatori e le caratteristiche che devono essere iscritti nei registri e formula i requisiti che devono soddisfare i registri. Disciplina inoltre la messa a disposizione, la trasmissione all’Ufficio federale di statistica (UST), l’utilizzazione e la comunicazione di dati. La LArRa prevede anche che il nuovo numero d’assicurato AVS, che sostituirà l’attuale numero AVS a partire dal 2008, figuri quale caratteristica comune in tutti i registri di persone contemplati dalla legge.
Per l’acquisizione di informazioni statistiche, per motivi giuridici e finanziari l’utilizzazione sistematica dei dati già disponibili gode della priorità rispetto a nuove rilevazioni dirette con il corrispondente onere per le persone interrogate2. L’utilizzazione di dati amministrativi e registri è una forma efficiente ed economica di acquisizione di dati. Di norma, nell’ambito delle rilevazioni basate sui registri, la copertura delle unità in osservazione è ottima e le informazioni disponibili molto attuali. I registri consentono inoltre rilevazioni più frequenti e ampiamente automatizzabili. Un’utilizzazione ottimale di queste fonti di dati è tuttavia possibile solo se sono creati opportuni presupposti giuridici, contenutistici, tecnici e organizzativi (basi giuridiche, registri armonizzati, identificatori comuni, piattaforma di comunicazione, ecc.).
Il Parlamento ha adottato la LArRa, presentata con il messaggio del 23 novembre 20053, il 23 giugno 2006. Il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 12 ottobre 2006. Al 1° novembre 2006 la LArRa è stata posta in vigore, fatta eccezione per gli articoli 6a e 13 capoverso 1 e i numeri 1-3 dell’allegato. Questi articoli non ancora in vigore si riferiscono al nuovo numero d’assicurato AVS, che sarà introdotto con la revisione della legge federale del 20 dicembre 1946 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS; nuovo numero d’assicurato, modifica non ancora in vigore).
Con l’ordinanza sull’armonizzazione dei registri OArRa sono disciplinati i dettagli dell’armonizzazione e contemporaneamente apportati i necessari adeguamenti alle seguenti ordinanze: ordinanza del 12 aprile 2006 concernente il sistema d’informazione centrale sulla migrazione (ordinanza SIMIC), ordinanza del 28 aprile 2004 sullo stato civile (OSC), ordinanza del 7 giugno 2004 sulla banca di dati elettronica Ordipro del Dipartimento federale degli affari esteri (ordinanza Ordipro), ordinanza del 7 giugno 2004 sulla gestione in rete dei dati relativi agli Svizzeri all’estero (ordinanza VERA), ordinanza del 30 giugno 1993 sull’esecuzione di rilevazioni statistiche federali (ordinanza sulle rilevazioni), ordinanza del 25 giugno 2003 sugli emolumenti e le indennità per le prestazioni di servizi statistici delle unità amministrative della Confederazione e ordinanza del 31 maggio 2000 sul Registro federale degli edifici e delle abitazioni (ordinanza REA). Siccome la LArRa è strettamente legata alla
1 Si veda art. 2 LArRa. A livello federale si tratta del sistema d’informazione centrale sulla migrazione SIMIC per il settore degli stranieri (SIMIC), del registro informatizzato dello stato civile Infostar (INFO- STAR), della banca di dati elettronica dei diplomatici stranieri e dei funzionari internazionali Ordipro del Dipartimento federale degli affari esteri (ORDIPRO) nonché del Sistema d’informazione “Gestione in rete dei dati relativi agli Svizzeri all’estero” VERA (VERA).
2 Cfr. art. 65 cpv. 2 Cost., art. 4 LStat, art. 3 cpv. 2 della legge sul censimento federale della popolazione in vigore e art. 3 e 4 della nuova legge sul censimento del 22 giugno 2007.
3 FF 2006