Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/95: Ordinanza sull'armonizzazione dei registri · 21 pagine
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9 Modifica dell’ordinanza del 31 maggio 2000 sul Registro federale degli edifici e delle abitazioni; RS 431.841
Articolo 7
Non solo la correzione, ma anche l’aggiornamento del REA è una premessa importante per poter realizzare rilevazioni basate sui registri nei settori statistici corrispondenti. Gli invii dei dati estratti dai registri degli abitanti all’UST avvengono trimestralmente. Ha pertanto senso prevedere che anche l’aggiornamento del REA avvenga almeno a scadenza trimestrale (cpv. 1).
Ai sensi dell’articolo 8 capoverso 2 dell’ordinanza REA, l’UST definisce le verifiche e gli standard di qualità del REA in relazione all’importazione elettronica di dati. Ovviamente questi requisiti di qualità si applicano non solo allo scambio elettronico di dati, bensì all’insieme dei dati del Registro federale degli edifici e delle abitazioni. In altre parole, l’assicurazione della qualità è parte integrante della tenuta del registro. Nella pratica, l’obbligo dei Cantoni e dei Comuni di inviare i dati, formulato all’articolo 7 capoverso 2, si riferisce pertanto non solo alla notifica delle nuove costruzioni, delle ristrutturazioni e delle demolizioni, bensì anche a eventuali correzioni e completamenti dei dati del REA, a condizione che siano necessari in base ai requisiti di qualità dell’UST. Il completamento dell’articolo 7 capoverso 2 tiene espressamente conto di questa situazione (cpv. 2).
Entrata in vigore
L’entrata in vigore deve avvenire contemporaneamente all’entrata in vigore delle restanti disposizioni della LArRa e dell’OArRa.