Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/95: Ordinanza sull'armonizzazione dei registri · 21 pagine
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Per gli invii di dati tra i registri di persone nonché tra i registri di persone e l’UST, la LArRa prescrive lo scambio elettronico dei dati, preferibilmente attraverso Sedex. L’articolo 49 va pertanto completato con un nuovo capoverso 3, che descriva queste forme di notifica.
Articolo 99a
Come nell’ordinanza SIMIC, nelle disposizioni transitorie dell’OSC è necessario precisare che per le persone già iscritte in Infostar al momento dell’entrata in vigore dell’articolo 8 lettera bbis, il numero d’assicurato è completato. La procedura è disciplinata dalla legislazione sull’AVS.
Entrata in vigore
L’entrata in vigore deve avvenire contemporaneamente all’entrata in vigore delle restanti disposizioni della LArRa e dell’OArRa.
5 Modifica dell’ordinanza del 7 giugno 2004 sulla banca di dati elettronica Ordipro del Dipartimento federale degli affari esteri; RS 235.21
Articolo 3 lettera v
L’articolo 3 dell’ordinanza Ordipro riporta l’elenco dei dati personali contenuti in Ordipro. Siccome anche Ordipro è obbligato dalla LArRa a iscrivere il nuovo numero d’assicurato AVS, all’articolo 3 va aggiunta una lettera v supplementare con il numero d’assicurato.
Articolo 3a
Per Ordipro l’obbligo di iscrivere il numero d’assicurato AVS è un compito nuovo.
Nell’ordinanza Ordipro vanno pertanto inserite disposizioni che stabiliscano per quali persone iscritte in Ordipro deve essere richiesto il numero d’assicurato e come avviene la comunicazione. Va pertanto aggiunta una nuova disposizione, in virtù della quale per le persone domiciliate in Svizzera che non dispongono ancora di un numero d’assicurato questo sia richiesto presso l’UCC dai servizi competenti ai sensi dell’articolo 4.
Articolo 7 lettere h e i
In base al diritto internazionale, i diplomatici e i funzionari internazionali non sono tenuti ad annunciarsi presso il registro degli abitanti. Sono iscritti presso la Missione permanente della Svizzera a Ginevra o il Protocollo del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE). Affinché il DFAE possa notificare queste persone ai gestori dei registri degli abitanti deve essere adeguata l’ordinanza Ordipro e previsto l’invio di dati ai registri cantonali e comunali degli abitanti. Va inoltre aggiunta una lettera i supplementare, che preveda la comunicazione dei dati all’UCC, affinché questi possa attribuire e comunicare il numero d’assicurato.
Articolo 17a
Nelle disposizioni transitorie è inoltre necessario precisare che per le persone già iscritte in Ordipro al momento dell’entrata in vigore dell’articolo 3 lettera v, il numero d’assicurato è completato.
Entrata in vigore
L’entrata in vigore deve avvenire contemporaneamente all’entrata in vigore delle restanti disposizioni della LArRa e dell’OArRa.