Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/95: Ordinanza sull'armonizzazione dei registri · 21 pagine

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quindi opportuno e necessario rendere noti gli errori scoperti e informare i servizi che tengono i registri.

Articolo 20

Nei rapporto con i Cantoni e i Comuni, l’articolo 3 capoverso 1 dell’ordinanza generale sugli emolumenti dell’8 settembre 2004 (OgeEm) stabilisce che, in generale, si rinuncia alla riscossione di emolumenti – con riserva della reciprocità. La regolamentazione all’articolo 134quater dell’ordinanza relativa alla LAVS sottoscrive questi principi, tuttavia con una limitazione: il servizio dell’UCC legato all’utilizzazione del numero è gratuito solo se è necessario per l’esecuzione del diritto federale. Di conseguenza, la comunicazione del numero d’assicurato AVS ai registri degli abitanti per l’attuazione della LArRa è gratuita. Sempre ai sensi dell’articolo 134quinquies dell’avamprogetto di OAVS, si rinuncia alla riscossione di emolumenti per la comunicazione e la verifica del numero per Infostar, SIMIC, Ordipro e VERA. L’UCC può tuttavia riscuotere emolumenti se il nuovo numero d’assicurato AVS è inviato a servizi e istituzioni che lo utilizzano in virtù di una legislazione cantonale e non si applica nessuna delle deroghe di cui all’articolo 134quinquies dell’avamprogetto di OAVS. L’OArRa prevede pertanto che i servizi e le istituzioni incaricati dell’esecuzione del diritto cantonale e autorizzati a utilizzare sistematicamente il nuovo numero d’assicurato AVS, in virtù della legislazione federale o cantonale, possano richiederlo a un registro cantonale o comunale degli abitanti (cpv. 1). In tal caso, la riscossione di emolumenti è disciplinata dal diritto cantonale (cpv. 2).

Articolo 21

La comunicazione del numero d’assicurato AVS ai registri federali è disciplinata sostanzialmente dalla legislazione sull’AVS. Alla prima iscrizione si applica l’articolo 5 dell’avamprogetto di “ordinanza sui requisiti minimi delle misure tecniche e organizzative per l’utilizzazione sistematica del numero d’assicurato AVS al di fuori dell’AVS” (cpv. 1). Per agevolare l’aggiornamento con il numero d’assicurato AVS ai registri, l’UST assume un ruolo di coordinamento e stabilisce la procedura corrispondente, d’intesa con l’UCC e i servizi che tengono i registri federali (cpv. 2).

Come per i registri degli abitanti, l’UST stabilisce a partire da quando e per quale giorno di riferimento possono avvenire gli invii dei dati all’UCC per la comunicazione del numero d’assicurato (cpv. 3). L’obiettivo è di allacciare a Sedex anche i registri federali. Ai sensi della LArRa, questi non sono tuttavia tenuti a farlo e di conseguenza hanno la possibilità, come i registri degli abitanti, di procedere all’invio dei dati mediante supporti elettronici di dati. Anche in questo caso devono essere utilizzati gli schemi XML approvati dall’UST.

Articolo 23

L’articolo 9 LArRa obbliga i Cantoni a designare un servizio ufficiale competente per il coordinamento, la realizzazione e il controllo della qualità dell’armonizzazione. Nell’attuazione concreta, questo servizio ufficiale deve stabilire la procedura e i termini di esecuzione della LArRa sul proprio territorio d’intesa con l’UST, che assume il coordinamento generale (cpv. 1). Quale strumento di controllo e aiuto nell’ambito del proprio compito, il servizio ufficiale cantonale può richiedere al gestore di Sedex un estratto del log file del servizio di convalida. I dati trasmessi all’UST dai registri cantonali e comunali degli abitanti sono verificati da un servizio di convalida nell’ottica della completezza delle caratteristiche obbligatorie di cui all’articolo 6 LArRa, del rispetto degli identificatori, delle specificità, delle nomenclature e delle liste di codici prescritti dal catalogo delle caratteristiche. Il log file documenta in forma aggregata il genere e il numero di errori per ogni genere rilevati nel record inviato. Il log file non contiene dati che permettano di risalire alle singole persone. Con questi dati, il servizio ufficiale ha la possibilità di effettuare un controllo efficace dell’attuazione e della qualità all’interno del Cantone (cpv.2).

L’attribuzione dell’EWID a una determinata persona in una determinata economia domestica presuppone la correzione del REA nonché dei registri riconosciuti in base all’articolo 2