Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/95: Ordinanza sull'armonizzazione dei registri · 21 pagine
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e alle casse di compensazione cantonali nell’ambito del finanziamento e del rimborso dei contributi AVS per richiedenti l’asilo senza attività lucrativa con regole speciali conformemente all’allegato 2. Siccome il nuovo numero d’assicurato AVS, iscritto ora in SIMIC anche nel settore dell’asilo, è particolarmente importante per la comunicazione dei dati, nell’allegato 2 va aggiunta la comunicazione del numero d’assicurato.
Articolo 9 lettera k
L’articolo 9 dell’ordinanza SIMIC stabilisce le autorità a cui l’UFM può permettere l’accesso con procedura di richiamo ai dati del settore degli stranieri. Affinché i registri di persone di cui all’articolo 2 LArRa ricevano i dati estratti dal sistema d’informazione sulla migrazione necessari, va aggiunta una lettera k che consenta ai servizi ufficiali competenti per i registri degli abitanti di accedere a SIMIC nell’ambito dell’aggiornamento del numero d’assicurato AVS. In base all’articolo 13 capoverso 1 dell’ordinanza SIMIC, l’UFM può comunicare i dati personali contenuti in SIMIC sotto forma di record o elenchi elettronici, in un caso specifico o periodicamente, tra l’altro alle autorità di cui agli articoli 9 e 10 per l’adempimento dei loro compiti giuridici. Per evitare passaggi da un supporto all’altro ed errori nell’ambito dell’importazione dei dati, anche SIMIC deve trasmettere i dati personali ai registri degli abitanti attraverso Sedex. All’articolo 13 capoverso 3 va pertanto inserito un obbligo corrispondente.
Articolo 10 lettera j
Le considerazioni concernenti le notifiche di dati nel settore degli stranieri si applicano anche ai dati nel settore dell’asilo. L’articolo 10 dell’ordinanza SIMIC va quindi completato con una lettera j.
Articolo 13 capoverso 3
Per gli invii di dati tra i registri di persone nonché tra i registri di persone e l’UST, la LArRa prescrive lo scambio elettronico dei dati attraverso Sedex o mediante un supporto elettronico di dati. L’articolo 13 va pertanto completato con un nuovo capoverso 3, che descriva queste forme di notifica.
Entrata in vigore
L’entrata in vigore deve avvenire contemporaneamente all’entrata in vigore delle restanti disposizioni della LArRa e dell’OArRa.
4 Modifica dell’ordinanza del 28 aprile 2004 sullo stato civile (OSC); RS 211.112.2
Articolo 8
L’articolo 13 capoverso 1 in combinato disposto con l’articolo 2 capoverso 1 lettera a LArRa prevede l’obbligo di iscrivere il numero d’assicurato AVS nel Registro informatizzato dello stato civile (Infostar) tenuto dai Cantoni e gestito dall’Ufficio federale di giustizia (UFG). I dati iscritti in Infostar sono menzionati in dettaglio all’articolo 8 OSC. L’articolo 8 lettera b parla di un numero d’identificazione personale; si tratta tuttavia del “numero Star” specifico di Inforstar. L’articolo 8 va quindi completato con una lettera bbis supplementare, affinché sia iscritto in Infostar anche il numero d’assicurato AVS prescritto dalla LArRa.
Articolo 49
In base all’articolo 49 OSC, l’ufficio dello stato civile cui compete la documentazione comunica tutte le modifiche dello stato civile e dei diritti di attinenza nonché la rettificazione di dati all’amministrazione comunale del luogo di domicilio o di soggiorno della persona interessata (cpv. 1). Questa comunicazione serve a tenere il registro degli abitanti (cpv. 2). Come nel caso della popolazione straniera residente, i registri degli abitanti hanno bisogno di ricevere dall’ufficio dello stato civile competente dati personali completi. Il capoverso 1 va pertanto completato in modo che sia inviato anche il numero d’assicurato.