Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/95: Ordinanza sull'armonizzazione dei registri · 21 pagine

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1.1.2. Sistema automatico di notifica e armonizzazione dei registri (Infostar, SIMIC, Ordipro e VERA)

Nel messaggio del 23 novembre 2005 concernente la revisione della LAVS sono stati illustrati in dettaglio i nuovi processi di attribuzione del numero d’assicurato AVS (numeri 1.2.1.3 e 1.2.2.2). Essenzialmente si tratta di consentire all’UCC di attribuire il numero d’assicurato il più rapidamente possibile.

Un’attribuzione automatica avviene in occasione:

• della nascita attraverso Infostar;

• della prima entrata di cittadini stranieri intenzionati a costituire un domicilio o una dimora in Svizzera attraverso SIMIC.

Per Infostar, le notifiche all’UCC necessarie per l’attribuzione del numero sono disciplinate nell’OSC nell’ambito delle disposizioni esecutive di applicazione della revisione della LAVS. Per SIMIC sono già contemplate dalle disposizioni in vigore della legge federale del 20 giugno 2003 sul sistema d’informazione per il settore degli stranieri e dell’asilo (LSISA)4 e dell’ordinanza SIMIC. Anche la comunicazione automatica del numero da parte dell’UCC (comunicazione del numero a Infostar e SIMIC) è prevista da una disposizione esecutiva della revisione della LAVS (art. 134quater cpv. 1 dell’avamprogetto di OAVS). Essa entrerà in vigore tuttavia solo con gli articoli 6 lettera a e 13 capoverso 1 nonché con l’allegato numeri 1-3 LArRa, dato che la base giuridica per l’iscrizione del numero d’assicurato AVS nei registri federali di persone Infostar e SIMIC non è stata creata con la revisione della LAVS, bensì con la LArRa. Siccome in base alla LArRa le disposizioni esecutive di revisione della LAVS concernenti gli utenti terzi del nuovo numero valgono per tutti gli utenti, le disposizioni per l’attribuzione del numero e la sua comunicazione si applicano anche all’insieme dei servizi che tengono i registri di cui all’articolo 2 LArRa. Per le regole speciali valide solo per i servizi sottoposti alla LArRa occorre apportare i necessari adattamenti a livello di ordinanza nell’ambito dell’emanazione dell’OArRa.

Le trasmissioni dei dati da Infostar e SIMIC ai registri degli abitanti possono avvenire attraverso Sedex. Ordipro notifica all’UCC le nuove persone domiciliate in Svizzera iscritte che non dispongono ancora di un numero d’assicurato affinché possa essere loro attribuito un numero. Dopo l’attribuzione del numero, Ordipro notifica le persone e i numeri d’assicurato al registro degli abitanti del Comune di domicilio. Se a VERA è notificato un evento dello stato civile riguardante uno Svizzero all’estero, VERA comunica questo evento a Infostar, che a sua volta chiede all’UCC di comunicargli il numero d’assicurato. Siccome gli Svizzeri all’estero non hanno un domicilio in Svizzera, non vi è nessuna notifica a un registro svizzero degli abitanti.

2 Le singole disposizioni dell’OArRa

Articolo 2

L’articolo 2 contiene le definizioni principali che assumono rilievo generale specificatamente per l’armonizzazione dei registri.

La collettività (lett. a) si contrappone all’economia domestica. Ai sensi dell’articolo 11 capoverso 1 LArRa, i Cantoni devono emanare le prescrizioni necessarie affinché ogni persona debba annunciarsi presso il registro degli abitanti come domiciliato o dimorante entro 14 giorni. Le collettività rappresentano un caso speciale poiché le persone che vi abitano hanno spesso una propria economia domestica, ma soggiornano in una collettività durante un certo periodo, ad esempio perché sono ricoverate in uno stabilimento in ambito sociale o rinchiuse in un penitenziario.

4 RS 142.51