Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/95: Ordinanza sull'armonizzazione dei registri · 21 pagine
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dell’ordinanza REA. Il servizio ufficiale cantonale sostiene pertanto i Comuni nel loro compito (cpv. 3).
Articolo 24
L’articolo 16 capoverso 3 LArRa fornisce all’UST la base giuridica per utilizzare i dati come elenco di indirizzi per l’esecuzione di rilevazioni statistiche conformemente all’articolo 6 lettere a-h, j, k e m. Le seguenti caratteristiche di cui all’articolo 6 LArRa non possono essere iscritte nell’elenco degli indirizzi: luogo di origine per gli Svizzeri (lett. i), appartenenza a una comunità religiosa riconosciuta dal diritto pubblico o riconosciuta in altro modo dal Cantone (lett. l), indicazioni sul tipo di permesso per gli stranieri (lett. n), Comune di residenza e di soggiorno (lett. o e p), Stato di provenienza o di destinazione in caso di arrivo o partenza (lett. q e r), data di trasloco nel Comune (lett. s), diritto di voto e di eleggibilità a livello federale, cantonale e comunale (lett. t) e data del decesso (lett. u). I dati salvati nell’elenco degli indirizzi non contengono quindi indicazioni che possano sfociare in violazioni dei diritti della personalità della persona iscritta. L’elenco degli indirizzi è aggiornato trimestralmente con i dati inviati trimestralmente dai registri degli abitanti (cpv. 2). L’elenco degli indirizzi è creato sotto forma di banca dati. Sussiste così la garanzia che le informazioni relative all’indirizzo necessarie per le rilevazioni statistiche siano sempre disponibili (cpv. 1).
Articolo 25
All’articolo 25 è stabilito espressamente una volta di più che l’UST utilizza l’elenco degli indirizzi unicamente per scopi di statistica, ricerca e pianificazione.
Articolo 26
L’articolo 17 capoverso 2 LArRa offre agli uffici statistici dei Cantoni e dei Comuni la possibilità di chiedere gratuitamente all’UST i dati di cui all’articolo 6 lettere a-h, j, k e m inviati da loro e concernenti il loro territorio sotto forma elenco degli indirizzi per l’esecuzione di rilevazioni statistiche. La domanda va presentata all’UST per iscritto (cpv. 1). L’UST riceve i dati estratti dai registri degli abitanti trimestralmente e aggiorna il proprio elenco degli indirizzi trimestralmente. Può quindi anche mettere i dati a disposizione dei Cantoni al massimo trimestralmente, tuttavia non prima di un mese dopo il ricevimento dell’ultimo invio di dati dal territorio cantonale corrispondente. Questo intervallo di tempo è necessario per l’elaborazione dei dati da parte dell’UST. Le caratteristiche escluse ai sensi dell’articolo 17 capoverso 2 LArRa devono essere cancellate e i dati preparati per l’invio agli uffici statistici dei Cantoni und Comuni. Benché non si tratti di dati sensibili, la trasmissione dei dati avviene in forma codificata, di norma attraverso Sedex (cpv. 2). L’elenco cantonale degli indirizzi può essere utilizzato solo per rilevazioni statistiche proprie dei Cantoni (cpv. 3).
Articolo 27
Nell’elenco degli indirizzi non sono salvati dati personali sensibili, bensì unicamente quelli elencati in modo esaustivo all’articolo 16 capoverso 3 LArRa. Per rispettare la protezione dei dati sotto ogni aspetto ed escludere ogni eventualità, però, all’interno dell’UST è elaborato un regolamento per il trattamento dei dati contenuti nell’elenco degli indirizzi (cpv. 1). È inoltre esclusa la possibilità di trasmettere l’elenco degli indirizzi a terzi (cpv. 2).
Articolo 28
L’armonizzazione dei registri è una premessa importante per la realizzazione del censimento della popolazione basato sui registri nel 2010. L’articolo 19 capoverso 1 LArRa precisa pertanto che il Consiglio federale stabilisce i termini per l’armonizzazione dei registri tenendo conto delle esigenze legate al censimento della popolazione del 2010.
Per poter effettuare il censimento al 31.12.2010 su basi consolidate e collaudate, l’UST ha bisogno di un periodo minimo di rodaggio per i test. In considerazione dei lavori preparatori da effettuare nella fase preliminare del censimento del 2010, l’armonizzazione dei registri deve essere completata entro il 15 gennaio 2010 (cpv. 1).