Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/95: Ordinanza sull'armonizzazione dei registri · 21 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 20Fedlex · Rapporto esplicativo
6 Modifica dell’ordinanza del 7 giugno 2004 sulla gestione in rete dei dati relativi agli Svizzeri all’estero; RS 235.22
Articolo 3 lettera v
Per l’ordinanza VERA vale lo stesso discorso come per l’ordinanza Ordipro. Anch’essa va completata con una lettera v supplementare all’articolo 3, che sancisca l’obbligo di iscrivere il numero d’assicurato.
Articolo 3a
Come per l’ordinanza Ordipro, anche nell’ordinanza VERA deve essere definita la comunicazione del numero d’assicurato. Siccome gli Svizzeri all’estero iscritti in VERA dispongono della cittadinanza svizzera, il numero d’assicurato non deve essere richiesto direttamente all’UCC. Gli Svizzeri all’estero sono iscritti in Infostar. Le persone di cittadinanza svizzera iscritte in VERA che non dispongono ancora di un numero d’assicurato vanno quindi notificate a Infostar. L’attribuzione del numero d’assicurato da parte dell’UCC avviene esclusivamente ai sensi dell’articolo 133bis OAVS.
Articolo 14a
Per l’aggiornamento va inserita anche nell’ordinanza VERA una disposizione transitoria di tenore analogo a quella dell’ordinanza Ordipro.
Entrata in vigore
L’entrata in vigore deve avvenire contemporaneamente all’entrata in vigore delle restanti disposizioni della LArRa e dell’OArRa.
7 Modifica dell’ordinanza del 30 giugno 1993 sull’esecuzione di rilevazioni statistiche federali; RS 431.012.1
Ingresso
In base all’articolo 9 capoverso 3 OAarRa, il contenuto e la periodicità degli invii di dati dai registri federali all’UST sono stabiliti nell’allegato dell’ordinanza sull’esecuzione di rilevazioni statistiche federali. Nell’ingresso, l’ordinanza sulle rilevazioni si basa unicamente sugli articoli 5 capoverso 1 e 6 capoverso 1 della legge sulla statistica federale. L’ingresso va pertanto completato con gli articoli 2 capoverso 1 e 15 della LArRa.
Entrata in vigore
L’entrata in vigore deve avvenire contemporaneamente all’entrata in vigore delle restanti disposizioni della LArRa e dell’OArRa.
8 Modifica dell’ordinanza del 25 giugno 2003 sugli emolumenti e le indennità per le prestazioni di servizi statistici delle unità amministrative della Confederazione; RS 431.09
Sedex è messo gratuitamente a disposizione dei gestori dei registri come piattaforma
d’informazione e di comunicazione. Essendo una piattaforma centrale di scambio di dati, si presta ottimamente per altri scopi delle autorità, che esulano dall’armonizzazione dei registri in senso stretto. L’ulteriore utilizzazione di Sedex non è tuttavia coperta dal credito LArRa; vanno pertanto riscossi degli emolumenti. La riscossione di emolumenti è disciplinata
dall’ordinanza sugli emolumenti dell’UST, che va adeguata di conseguenza.