Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/95: Ordinanza sull'armonizzazione dei registri · 21 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 6Fedlex · Rapporto esplicativo
revisione della LAVS per via del nuovo numero d’assicurato AVS, le disposizioni esecutive di queste due leggi federali sono state armonizzate.
L’entrata in vigore dell’OArRa è prevista per il 1° gennaio 2008. Gli articoli 6a e 13 capoverso 1 nonché i numeri 1-3 dell’allegato LArRa, concernenti il nuovo numero d’assicurato AVS, entreranno in vigore simultaneamente il 1° gennaio 2008.
I registri ufficiali di persone menzionati in modo esaustivo nella LArRa, in particolare i registri degli abitanti dei Cantoni e dei Comuni, sono tenuti ad armonizzare i dati personali, a introduttore gli identificatori necessari e a iscrivere un numero minimo di caratteristiche (art. 6 LArRa). Il catalogo ufficiale delle caratteristiche contiene indicazioni precise sulle specificità, sulle nomenclature determinanti e sulle liste di codici. È uno strumento tecnico, che deve essere adattato regolarmente ai mutati bisogni della tenuta dei registri o ai nuovi requisiti della statistica. Un aggiornamento del catalogo delle caratteristiche richiede di norma lavori di adattamento dei registri degli abitanti, segnatamente a livello di software. In nessun caso si prevede pertanto di ridurre il ritmo di aggiornamento al di sotto di un anno. Un’ipotesi realistica è di un aggiornamento ogni 2-3 anni.
1.1. La regolamentazione a livello di ordinanza in sintesi
1.1.1. Il contenuto essenziale dell’OArRa
Nella LArRa è stato stabilito un elenco minimo esaustivo di caratteristiche che devono essere iscritte nei registri cantonali e comunali degli abitanti. L’armonizzazione deriva in particolare dalla tenuta unitaria di queste caratteristiche. Le caratteristiche, le loro specificità nonché le nomenclature e le liste di codici determinanti sono menzionate nel catalogo ufficiale delle caratteristiche.
Per lo scambio di dati tra i vari registri e tra i registri e l’UST, la Confederazione mette gratuitamente a disposizione la piattaforma d’informazione e di comunicazione Sedex (secure data exchange). La piattaforma Sedex consente uno scambio di informazioni rapido, sicuro e senza passaggi da un supporto all’altro tra l’UST e i registri di persone. Il funzionamento e la gestione di Sedex soddisfano integralmente i severi requisiti della protezione dei dati.
In tutti i registri contemplati dalla LArRa va iscritta una nuova caratteristica: il numero d’assicurato AVS. Ai sensi dell’articolo 6 LArRa, questo nuovo numero d’assicurato AVS a 13 cifre, che non esprime nessuna caratteristica, è iscritto quale identificatore comune nei registri di persone della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni. L’attribuzione del numero d’assicurato è gestita dall’Ufficio centrale di compensazione (UCC).
In base all’articolo 50c capoverso 2 lettera b della LAVS riveduta è assegnato un numero d’assicurato se risulta necessario dai rapporti con un servizio tenuto a iscriverlo ai sensi della LArRa. Oggi nei registri LArRa figura un numero di persone superiore a quello del registro degli assicurati dell’UCC (RA). Dalle disposizioni della LArRa e della LAVS scaturisce pertanto un bisogno unico di prima attribuzione del numero a persone finora non iscritte nel RA. In base alla LAVS riveduta, in futuro la prima attribuzione del numero presso l’UCC avverrà progressivamente attraverso notifiche automatiche delle nascite (Infostar) e delle immigrazioni (SIMIC). Una volta generati tutti i numeri necessari, questi dovranno essere attribuiti alla persona giusta nei vari registri. Le disposizioni essenziali concernenti la comunicazione e la registrazione dei numeri sono previste nell’OAVS nonché nella nuova "ordinanza sui requisiti minimi delle misure tecniche e organizzative per l’utilizzazione sistematica del numero d’assicurato AVS al di fuori dell’AVS" (cfr. avamprogetti sottoposti a indagine conoscitiva il 26 giugno 2007; www.admin.ch/ch/i/gg/pc/pendent.html). Se in relazione alla tenuta dei registri si applicano norme speciali supplementari e occorrono prescrizioni concernenti l’aggiornamento e il completamento, queste vanno disciplinate nell’ambito delle disposizioni esecutive dell’OArRa o delle ordinanze corrispondenti, poiché l’obbligo di iscrivere il nuovo numero d’assicurato AVS scaturisce dalla LArRa.