Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/95: Ordinanza sull'armonizzazione dei registri · 21 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 9Fedlex · Rapporto esplicativo
Capoverso 3: la gestione di Sedex deve svolgere sia compiti organizzativi che compiti tecnici. Spetta alla Confederazione stabilire come, da parte di chi e con quale qualità debbano essere espletati questi compiti. Attualmente le prestazioni di gestione sono assicurate
dall’UFIT.
Articolo 6
Capoverso 1: l’articolo 10 LArRa obbliga i Cantoni a emanare le prescrizioni necessarie affinché in caso di arrivo e partenza di abitanti i dati di cui all’articolo 6 LArRa possano essere scambiati in forma elettronica e codificata. In vari Cantoni esiste già uno scambio elettronico di dati tra i registri degli abitanti. Con la LArRa, tutti i registri degli abitanti sono ora tenuti a procedere allo scambio elettronico dei dati, ad assicurare la codifica conformemente alla legge federale del 19 dicembre 2003 sui servizi di certificazione nel campo della firma elettronica (legge federale sulla firma elettronica, FiEle) e a impostare lo scambio di dati secondo le modalità definite dal Consiglio federale. Per garantire un’unitarietà minima dello scambio di dati, nell’ambito dello scambio di dati in caso di arrivo e partenza il Consiglio federale impone l’utilizzazione degli schemi XML approvati dall’UST.
Capoverso 2: la standardizzazione a livello nazionale delle notifiche di arrivo e partenza mediante scambio elettronico di dati tra i registri degli abitanti è una premessa basilare per l’attuazione del processo descritto al capoverso 1. Solo così è possibile ridurre efficacemente l’onere amministrativo in caso di arrivo e partenza di abitanti ed evitare passaggi da un supporto all’altro. D’intesa con i Cantoni e l’associazione eCH, responsabile della descrizione e della pubblicazione dei processi di standardizzazione, l’UST assumerà un ruolo di coordinamento nell’ambito dell’introduzione dello scambio elettronico dei dati e stabilirà i termini e le disposizioni transitorie in collaborazione con i Cantoni.
Articolo 7
Le regole concernenti gli invii di dati dei registri federali di persone all’UST sono sostanzialmente le stesse come per gli invii di dati dei registri degli abitanti all’UST (cpv. 1 e 2). A differenza dei registri degli abitanti, tuttavia, la maggior parte dei dati dei registri federali da inviare non è menzionata nella LArRa. Il contenuto e la periodicità dei dati dei registri federali da inviare per ogni rilevazione sono menzionati nell’allegato dell’ordinanza sulle rilevazioni (cpv. 3).
Articolo 8
Capoverso 1: l’articolo 14 capoversi 1 e 2 LArRa obbliga i Cantoni e i Comuni a mettere gratuitamente a disposizione dell’UST i dati di cui agli articoli 6 e 7 LArRa. È previsto un invio trimestrale. È così possibile garantire che i dati siano disponibili in una forma adeguata per gli scopi della statistica. Si pensi in particolare all’aggiornamento dell’elenco degli indirizzi per l’esecuzione di rilevazioni statistiche. Un aggiornamento trimestrale dell’elenco degli indirizzi riduce nettamente la probabilità che persone estratte casualmente per un campione nel frattempo abbiano traslocato e non risiedano più all’indirizzo fornito dal registro degli abitanti. Vengono così meno ricerche complesse e costose.
Capoverso 2: per poter confrontare i dati contenuti ed estratti da vari registri è necessario che pervengano all’UST in base a un giorno di riferimento ben preciso. Sono stati fissati quattro giorni di riferimento all’anno, per la fine di ogni trimestre. Il registro deve contenere dati attuali per il giorno di riferimento. Le persone in partenza o in arrivo devono annunciare la loro partenza e il loro arrivo presso il servizio di controllo degli abitanti entro 14 giorni dal trasloco (art. 11 cpv. 1 LArRa). Siccome le mutazioni possono essere iscritte nel registri degli abitanti solo dopo la notifica dell’evento, i servizi che tengono i registri hanno bisogno di tempo per elaborare le notifiche di mutazione. L’invio dei dati all’UST deve quindi avvenire più tardi, e cioè entro il 21 del mese successivo.