Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/95: Ordinanza sull'armonizzazione dei registri · 21 pagine
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Articolo 18
Ai sensi della LArRa, il nuovo numero d’assicurato AVS deve essere iscritto in tutti i registri di persone della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni contemplati dalla legge quale caratteristica comune. L’articolo 50g della LAVS riveduta prevede, quale misura di sicurezza, che i servizi e le istituzioni che utilizzano il numero d’assicurato sistematicamente si annuncino al servizio competente per l’attribuzione (UCC). L’articolo 134ter del progetto di OAVS sottoposto a indagine conoscitiva disciplina la procedura di annuncio. Per l’attuazione della LArRa è prevista una particolarità: l’OArRa prevede infatti una notifica collettiva, per evitare che l’UCC riceva una notifica individuale da tutti i Cantoni e dai circa 2700 Comuni. Per motivi di economia dei processi è opportuno che il Cantone proceda a questa notifica collettivamente per tutti i Comuni del suo territorio. Il servizio ufficiale di cui all’articolo 9 LArRa designato dal Cantone, competente per il coordinamento, la realizzazione e il controllo della qualità dell’armonizzazione, assume tale compito nel proprio Cantone.
Articolo 19
Capoverso 1: il servizio ufficiale cantonale di cui all’articolo 9 LArRa si assicura che tutti i Comuni del Cantone chiedano all’UCC la comunicazione del numero d’assicurato di cui all’articolo 134quater dell’avamprogetto di OAVS. A tal fine devono trasmettere i dati personali stabiliti all’articolo 133bis capoverso 4 OAVS all’UCC, affinché questi possa comunicare il numero d’assicurato AVS. L’UCC può richiedere i seguenti dati: cognome, cognome da nubile, nomi, sesso, data di nascita, luogo di nascita, cognome della madre, nomi della madre, cognome del padre, nomi del padre, cittadinanza, vecchio numero d’assicurato (se noto). In base all’articolo 133bis capoverso 6 OAVS, l’UCC può richiedere dati supplementari sulla persona se i dati notificati non sono sufficienti per l’attribuzione.
Capoverso 2: per agevolare ai registri l’aggiornamento con il numero d’assicurato AVS, l’UST assume un ruolo di coordinamento tra tutti gli interessati. In quest’ambito stabilisce in particolare la procedura e i termini, d’intesa con l’UCC e i servizi ufficiali cantonali.
Capoverso 3: l’UST elabora, assieme all’UCC e ad altri servizi coinvolti, una procedura a livello federale che consenta l’attribuzione inequivocabile del nuovo numero d’assicurato AVS. Nell’ambito dell’attribuzione del nuovo numero d’assicurato AVS può essere necessaria una procedura di correzione per identificare le persone inequivocabilmente. Tale procedura è necessaria per le persone che non possono essere identificate automaticamente e in modo univoco in base ai dati iscritti nei vari registri o elenchi di indirizzi, bensì solo con ulteriori procedure manuali o, in casi eccezionali, attraverso richieste di precisazioni ai fornitori dei dati (ad esempio i registri degli abitanti). I processi di correzione devono essere definiti e operativi per poter procedere agli invii dei dati per la comunicazione del nuovo numero d’assicurato AVS. Per questo motivo, oltre al giorno di riferimento, l’UST comunicherà anche il momento a partire dal quale saranno possibili gli invii dei dati all’UCC.
Capoverso 4: l’UCC ritorna i dati personali inviati dal registro degli abitanti e il numero d’assicurato AVS attribuito alla persone in questione attraverso lo stesso canale elettronico con cui ha ricevuto i dati dal registro degli abitanti. In altre parole, i Comuni allacciati a Sedex ricevono i dati attraverso Sedex e i Comuni che lavorano con un supporto elettronico di dati ricevono nuovamente i dati su un supporto di dati.
Capoverso 5: anche l’UCC è obbligato a tenere i suoi registri in modo attuale, esatto e completo (art. 2 cpv. 1 lett. e in combinato disposto con l’art. 5 LArRa). Attraverso i processi di correzione nell’ambito della prima attribuzione univoca del nuovo numero d’assicurato AVS, l’UCC dispone dei dati ufficiali sulle persone iscritte in Infostar o in SIMIC. Se constata che i dati del registro degli abitanti sono differenti dai dati ufficiali di Infostar e SIMIC, l’UCC deve inviare ai registri degli abitanti anche i dati ufficiali, oltre al numero d’assicurato. Con la LArRa è creata la base giuridica per armonizzare a livello nazionale la tenuta dei registri degli abitanti e, di conseguenza, assicurare la correttezza delle persone iscritte nei registri. È