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Consultazione 2007/117: Avamprogetto e rapporto esplicativo alla revisione totale della legge federale sugli acquisti pubblici · 24 pagine
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2Se il committente ha privato dell’effetto sospensivo un eventuale ricorso contro l’aggiudicazione, può stipulare il contratto a condizione che:
a. entro il termine di ricorso non sia stata presentata nessuna domanda di restituzione dell’effetto sospensivo; o
b. in caso di domanda di restituzione dell’effetto sospensivo
1. dopo 30 giorni dalla presentazione del ricorso l’autorità responsabile non abbia ancora deciso in merito; o
2. la decisione dell’autorità di ricorso di respingere la domanda sia passata in giudicato.
Variante (con un art. 43a supplementare):
Art. 43a Inefficacia del contratto
1Il contratto è nullo se:
a. non rispetta l’articolo 43; o
b. deroga in punti sostanziali al contenuto dell’aggiudicazione.
2Quando la revoca di un’aggiudicazione è passata in giudicato, le parti non sono più vincolate al contratto.
Sezione 7: Elementi particolari della procedura di gara
Art. 44 Obbligo di annuncio anticipato
A condizione di averlo annunciato nel bando, il committente può indire concorsi, avviare un dialogo, condurre trattative od organizzare aste elettroniche.
Art. 45 Concorsi
1Il committente può indire un concorso per elaborare una soluzione o una metodologia, in particolare per compiti di pianificazione.
2I partecipanti presentano i loro lavori in forma anonima.
3I lavori sono valutati da una giuria di esperti, composta per la maggioranza di membri indipendenti dal committente.
4I partecipanti i cui lavori sono stati scelti dalla giuria, ricevono un adeguato premio in denaro. Il committente indica nel bando se questo compenso deve essere considerato come parte della remunerazione richiesta per l’acquisto.
5Nei rispettivi settori di competenza, il Consiglio federale e i Cantoni disciplinano la composizione e i compiti della giuria.
Art. 46 Dialoghi
Il committente può sviluppare ulteriormente, in dialogo con i candidati, le soluzioni e metodologie proposte, in particolare nell’acquisto di servizi intellettuali.
Art. 47 Trattative
1Il committente può condurre trattative con i candidati che entrano in linea di conto per l’aggiudicazione, in modo da permettere loro di migliorare le offerte che hanno presentato.
2Se dalla valutazione delle offerte emerge che nessuna può essere considerata in modo inequivocabile come la più vantaggiosa economicamente, è possibile condurre trattative anche se non sono state annunciate nel bando.
Art. 48 Aste elettroniche
1Prima di indire un’asta elettronica, il committente procede a una valutazione completa delle offerte in base ai criteri prestabiliti e decide quali candidati sono ammessi all’asta.
2Nell’asta elettronica, durante un periodo di tempo prestabilito i candidati hanno la possibilità di presentare nuovi prezzi o nuovi valori per altre componenti quantificabili della loro offerta.
3L’asta si svolge in forma anonima.
4Le offerte sono valutate elettronicamente e automaticamente, sulla base di una formula matematica.
5Il committente aggiudica l’acquisto sulla base della valutazione automatica e degli altri criteri di aggiudicazione.