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Consultazione 2007/117: Avamprogetto e rapporto esplicativo alla revisione totale della legge federale sugli acquisti pubblici · 24 pagine
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Art. 49 Liste permanenti
1Il committente può tenere liste permanenti di candidati che hanno dimostrato:
a. che non esistono motivi per escluderli ai sensi dell’articolo 25 o 26;
b. che soddisfano i requisiti di idoneità per determinate categorie di prestazioni (art. 31).
2I candidati che soddisfano i requisiti e che ne fanno richiesta vanno inseriti nella lista permanente.
3Il committente annuncia sull’organo di pubblicazione ufficiale l’apertura di una lista permanente. Tale annuncio rispetta i requisiti minimi di cui all’allegato 3.
4Anche se un candidato figura in una lista permanente, al momento dell’aggiudicazione il committente è comunque tenuto a verificare che non esistano motivi per escluderlo ai sensi dell’articolo 25 o 26 e che soddisfi i criteri di idoneità.
5A una procedura di acquisto possono partecipare anche candidati che non figurano in una lista.
Art. 50 Modalità e deroghe
1Nei rispettivi settori di competenza, il Consiglio federale e i Cantoni disciplinano le modalità e gli aspetti particolari della procedura di gara.
2Per gli acquisti di loro competenza, i Cantoni possono escludere o limitare questi aspetti particolari.
Sezione 8: Termini, prescrizioni formali e organo di pubblicazione
Art. 51 Termini
1
Nello stabilire i termini, il committente considera, in misura equilibrata:
a. l’interesse dei candidati a disporre del tempo sufficiente ad esaminare la documentazione ed elaborare le loro offerte;
b. il proprio interesse legittimo a che la procedura si svolga rapidamente.
2
Considera, in particolare, il tipo e la complessità dell’acquisto.
3Stabilisce per tutti i candidati termini uguali e li comunica loro contemporaneamente. Ciò vale anche per eventuali proroghe.
Art. 52 Termini minimi
Si applicano i seguenti termini minimi:
a. in caso di procedura di gara libera: 40 giorni a partire dalla pubblicazione del bando per presentare un’offerta;
b. in caso di procedura di gara selettiva:
1. per presentare la domanda di partecipazione: 25 giorni a partire dalla pubblicazione del bando,
2. per presentare l’offerta: 40 giorni a partire dall’invito.
Art. 53 Riduzione dei termini
1Il committente può ridurre fino a un minimo di 25 giorni il termine di 40 giorni per presentare le offerte, abbreviandolo di 5 giorni in ognuno dei casi seguenti:
a. il bando è pubblicato per via elettronica;
b. la documentazione del bando è messa a disposizione al momento della sua pubblicazione elettronica;
c. le offerte possono essere presentate in forma elettronica.
2Il committente può ridurre fino a 10 giorni al massimo i termini minimi in uno dei casi seguenti:
a. è in grado di motivare con chiarezza l’urgenza dell’acquisto e la necessità di ridurre i termini minimi per poterlo realizzare per tempo;
b. ha già annunciato precedentemente nell’organo di pubblicazione ufficiale la sua intenzione di indire un bando e, in tale occasione, ha invitato i candidati interessati a segnalare entro un determinato termine la loro intenzione di partecipare alla procedura. Nell’annuncio preliminare ha descritto con sufficiente chiarezza la prestazione e indicato la data probabile entro la quale avrebbero dovuto essere