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Consultazione 2007/117: Avamprogetto e rapporto esplicativo alla revisione totale della legge federale sugli acquisti pubblici · 24 pagine

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presentate le offerte o le domande di partecipazione alla procedura. L’annuncio preliminare è avvenuto almeno 40 giorni e al massimo 12 mesi prima della pubblicazione del bando nell’organo di pubblicazione;

c. ha segnalato, in un bando per prestazioni ricorrenti, che avrebbe ridotto i termini in occasione dei bandi seguenti.

Art. 54 Prescrizioni formali

1

I candidati presentano le loro domande di partecipazione, le loro offerte e altre proposte al committente in una delle forme usuali negli scambi commerciali.

2

Le proposte possono essere presentate anche per via elettronica, a condizione che si garantisca che esse siano correttamente attribuite al relativo mittente e che il loro contenuto non possa essere modificato.

3

Nel bando il committente può porre requisiti formali più severi.

Art. 55 Organo di pubblicazione ufficiale

1L’organo di pubblicazione ufficiale per gli acquisti della Confederazione è il Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC).

2È determinante la versione elettronica del FUSC.

3L’accesso alla versione elettronica del FUSC è gratuito.

4I Cantoni designano l’organo di pubblicazione ufficiale per gli acquisti di loro competenza.

Sezione 9: Revoca dell’aggiudicazione e interruzione della procedura

Art. 56 Revoca dell’aggiudicazione

1I motivi per revocare un’aggiudicazione sono gli stessi previsti per l’esclusione di un candidato (art. 25–29).

2Il committente può rinunciare a revocare un’aggiudicazione se vi è un interesse pubblico preponderante all’esecuzione dell’acquisto. Sono fatte salve le sanzioni previste dal diritto pubblico e dal diritto privato.

3

Se il committente revoca l’aggiudicazione, attribuisce l’acquisto in funzione della classifica.

Art. 57 Interruzione della procedura

1Il committente può interrompere una procedura nell’interesse pubblico, in particolare nel caso in cui:

a. nessuna offerta soddisfa i requisiti imprescindibili della prestazione;

b. cambiano condizioni quadro di tipo tecnico o finanziario;

c. vi è sospetto fondato di infrazione della legislazione sui cartelli; o

d. il committente modifica in misura sostanziale i requisiti della prestazione o i criteri di valutazione.

2Una volta decisa l’interruzione, il committente può rinunciare all’acquisto oppure ripetere la procedura.

Capitolo 4: Procedura senza bando di gara

Sezione 1: Procedura mediante invito

Art. 58 Condizioni

1Il committente può acquistare una prestazione secondo la procedura mediante invito se:

a. non si raggiungono i valori soglia determinanti per la procedura di gara libera o per la procedura di gara selettiva;

b. l’acquisto è indispensabile per la sicurezza o la difesa del Paese; o

c. l’acquisto riguarda beni militari ai sensi del capoverso 2.

2Il Consiglio federale redige una lista dei beni militari. Tiene conto a questo scopo di quanto sancito dal diritto internazionale.