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Consultazione 2007/117: Avamprogetto e rapporto esplicativo alla revisione totale della legge federale sugli acquisti pubblici · 24 pagine
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Art. 76 Effetto sospensivo
1L’effetto sospensivo del ricorso è retto dall’articolo 55 capoverso 2 della legge federale del 20 dicembre 196810 sulla procedura amministrativa.
2Il ricorso non ha effetto sospensivo se l’interesse del Paese o di una sua grande parte richiedono che un’infrastruttura pubblica venga costruita o un compito della Confederazione, segnatamente in materia di sicurezza o di armamento, venga svolto entro una scadenza precisa, che non permette in alcun caso di rinviare la conclusione del contratto.
3Le autorità di ricorso non sono autorizzate a disporre deroghe per i casi di cui al capoverso 2.
4Il Consiglio federale può definire mediante ordinanza una lista delle infrastrutture pubbliche e dei compiti della Confederazione per i quali l’autorità di ricorso può giudicare unicamente in che misura la decisione impugnata violi il diritto applicabile.
Art. 77 Conseguenze dell’accoglimento di un ricorso
1Se il ricorso è accolto, l’autorità di ricorso revoca la decisione impugnata e decide essa stessa nel merito oppure rinvia la causa al committente, affinché proceda a una nuova valutazione.
2Se un contratto è già stato stipulato ed è conforme all’articolo 43, l’autorità di ricorso si limita a stabilire in che misura la decisione impugnata violi il diritto applicabile. Lo stesso vale se l’autorità di ricorso è chiamata a decidere in merito a un’istanza di revisione.
Variante (in relazione all’art. 43a):
2Se un contratto è già stato stipulato e non risulta nullo ai sensi dell’articolo 38a, l’autorità di ricorso si limita a stabilire in che misura la decisione impugnata violi il diritto applicabile. Lo stesso vale se l’autorità di ricorso è chiamata a decidere in merito a un’istanza di revisione.
Capitolo 3: Risarcimento
Art. 78 Risarcimento dei candidati
1Il candidato ha diritto al risarcimento delle spese legate alla procedura di acquisto e alla procedura di ricorso se è in grado di dimostrare che, non fosse stata commessa l’illiceità rilevata, con ogni probabilità l’acquisto gli sarebbe stato attribuito.
2Se il committente ha omesso di pubblicare il bando del concorso, malgrado ciò sia palesemente illecito, il primo ricorrente che per questa ragione non ha potuto prendere parte alla procedura ha diritto a un indennizzo adeguato. La somma totale di questo indennizzo non supera il 3 per mille del valore dell’aggiudicazione.
Art. 79 Responsabilità dello Stato
La legge federale del 14 marzo 195811 sulla responsabilità è applicabile a titolo completivo.
Art. 80 Procedura di risarcimento
1La domanda di risarcimento va presentata entro 6 mesi dopo che la decisione di accertamento dell’illiceità è passata in giudicato.
2Se con il ricorso sono fatte valere pretese di risarcimento, l’autorità di ricorso competente può, nella decisione sul ricorso, decidere anche in merito al risarcimento.
Art. 81 Risarcimento del committente
1Se un candidato interpone un ricorso palesemente infondato, risponde del danno che ne deriva per il committente.
2Se con il ricorso il committente fa valere pretese di risarcimento, l’autorità di ricorso competente può, nella decisione sul ricorso, decidere anche in merito al risarcimento.
10 RS 172.021
11 RS 170.32