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Consultazione 2007/117: Avamprogetto e rapporto esplicativo alla revisione totale della legge federale sugli acquisti pubblici · 24 pagine
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Capitolo 3: Procedura di gara
Sezione 1: Bando di gara
Art. 18 Contenuto minimo e pubblicazione
1Nel bando il committente rende note almeno le informazioni di cui all’allegato 1.
2Divulga il bando nell’organo di pubblicazione ufficiale.
Art. 19 Documentazione del bando
1Nella documentazione del bando il committente indica in dettaglio:
a. i requisiti della prestazione che intende acquistare;
b. i criteri di valutazione;
c. gli elementi di costo da considerare nel prezzo offerto;
d. le condizioni di pagamento;
e. lo svolgimento della procedura;
f. per quanto tempo il candidato è vincolato alla sua offerta.
2Mette a disposizione la documentazione del bando:
a. per la procedura di gara libera: al momento del bando;
b. per la procedura di gara selettiva: al momento dell’invito a presentare un’offerta.
3Trasmette la documentazione del bando ai candidati che ne fanno domanda.
Art. 20 Richieste di informazioni da parte dei candidati
1Il committente risponde senza indugio alle richieste di informazioni da parte dei candidati, purché siano rilevanti per lo svolgimento della procedura.
2Dopo averle rese anonime, mette a disposizione di tutti i candidati di cui è a conoscenza tanto le richieste di informazioni quanto le risposte.
Sezione 2: Requisiti della prestazione
Art. 21 Descrizione della prestazione
1Il committente descrive con sufficiente chiarezza e completezza i requisiti della prestazione che intende acquistare, in particolare le specifiche tecniche.
2Può anche limitarsi a descrivere l’obiettivo perseguito dall’acquisto.
3Indica in ogni caso i requisiti imprescindibili della prestazione.
Art. 22 Specifiche tecniche
1Se nella descrizione delle prestazioni il committente ricorre a specifiche tecniche, fa in modo che la concorrenza non sia ostacolata in modo ingiustificato.
2Se nella descrizione delle prestazioni menziona marchi oppure requisiti di qualità regionali o nazionali, segnala esplicitamente la possibilità di offrire prestazioni equivalenti.
Art. 23 Divisione in lotti e offerte parziali
Nel bando il committente può:
a. suddividere l’acquisto in più prestazioni (lotti); e
b. segnalare che i candidati possono presentare anche offerte parziali.