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Consultazione 2007/117: Avamprogetto e rapporto esplicativo alla revisione totale della legge federale sugli acquisti pubblici · 24 pagine

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Art. 7 Cooperazione tra committenti

1Se a un acquisto prendono parte un committente federale e un committente cantonale o comunale, e quest’ultimo si assume la maggior parte del finanziamento, si applica a titolo completivo la legislazione cantonale.

2Se le quote di partecipazione si equivalgono, si applica esclusivamente la legislazione federale.

3I Cantoni decidono quale diritto applicare alle cooperazioni a cui prendono parte solo committenti cantonali o comunali.

4Se intervengono anche committenti di altri Paesi, le parti definiscono mediante accordo il diritto applicabile.

5La partecipazione di terzi a un acquisto non esclude l’applicazione della presente legge alle quote del committente o dei committenti coinvolti.

Art. 8 Diritto procedurale

Se la presente legge o una legge cantonale non prevedono altrimenti, la procedura di acquisto e la tutela giurisdizionale sono rette dalle disposizioni generali della procedura amministrativa federale o cantonale.

Titolo secondo: Procedura di acquisto

Capitolo 1: Tipi e principi di procedura

Art. 9 Sinossi

L’acquisto è svolto secondo una delle procedure seguenti:

a. procedura di gara libera;

b. procedura di gara selettiva;

c. procedura mediante invito;

d. trattativa privata.

Art. 10 Procedura di gara libera e procedura di gara selettiva

1La procedura di gara libera permette a ogni candidato di presentare un’offerta.

2La procedura di gara selettiva prevede che i candidati presentino innanzitutto una domanda di partecipazione. Il committente indica in un secondo tempo quali candidati sono autorizzati a presentare un’offerta.

Art. 11 Procedura mediante invito e trattativa privata

1La procedura mediante invito prevede che il committente inviti, se possibile, almeno tre candidati a presentare un’offerta. Di questi candidati, uno almeno dev’essere esterno.

2La trattativa privata autorizza il committente a scegliere liberamente il candidato con cui stipulare il contratto di acquisto.

Art. 12 Organizzazione della procedura

Nel rispetto della legislazione in materia di acquisti pubblici, il committente può organizzare liberamente la procedura di acquisto.

Art. 13 Confidenzialità e sicurezza dei dati

1Il committente tutela la natura confidenziale delle informazioni fornite dai candidati.

2Garantisce la sicurezza dello scambio elettronico di dati.

Art. 14 Prestazioni ricorrenti

Nel caso di prestazioni ricorrenti, di norma è possibile stipulare un contratto della durata di 4 anni al massimo. In casi fondati è possibile stipulare contratti di durata maggiore.