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Consultazione 2007/117: Avamprogetto e rapporto esplicativo alla revisione totale della legge federale sugli acquisti pubblici · 24 pagine

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Art. 65 Circostanze particolari

1Il committente può commissionare una prestazione sulla base di una trattativa privata se, a causa di circostanze particolari, come ad esempio una liquidazione o un fallimento, durante un periodo di tempo estremamente breve si presentano condizioni straordinariamente vantaggiose.

2Non sono considerate circostanze particolari le offerte promozionali correnti sul mercato.

Art. 66 Mandato successivo in caso di prestazioni di pianificazione

Se un candidato ha elaborato nell’ambito di una procedura precedente la soluzione di un compito pianificatorio, il committente può affidargli la pianificazione successiva e il coordinamento delle prestazioni per la sua realizzazione, a condizione che:

a. la procedura precedente si sia svolta nel rispetto delle disposizioni della presente legge; e

b. le soluzioni proposte siano state esaminate da un comitato composto per la maggioranza di membri indipendenti.

Art. 67 Disposizioni applicabili

1

L’articolo 42 si applica alla pubblicazione dell’aggiudicazione.

2Nei rispettivi settori di competenza, il Consiglio federale e i Cantoni possono decidere di applicare anche alla trattativa privata le disposizioni concernenti la procedura di gara.

Titolo terzo: Rimedi giuridici e risarcimenti per gli acquisti della Confederazione

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 68 Principio

La tutela giurisdizionale prevista dalla presente legge si applica, indipendentemente dal tipo di procedura, solo alle procedure di acquisto nelle quali non si raggiungono o superano i valori soglia determinanti per la procedura di gara libera o per la procedura di gara selettiva.

Art. 69 Decisioni impugnabili

1Sono impugnabili con ricorso le seguenti decisioni:

a. il bando;

b. l’esclusione da una procedura;

c. la scelta dei candidati nella procedura di gara selettiva;

d. la scelta delle offerte da non esaminare ulteriormente;

e. l’aggiudicazione;

f. la revoca di un’aggiudicazione;

g. l’interruzione della procedura;

h. la decisione di non inserire un candidato in una lista permanente o di stralciarlo dalla stessa.

2Il committente può notificare le decisioni di cui alle lettere b, d, f, g con la successiva decisione impugnabile.

3Non è possibile impugnare una decisione di cui al capoverso 1 in una fase successiva della procedura, a meno che non fosse impossibile conoscerne la portata al momento della sua notificazione.

4Il committente non è tenuto a sentire le parti prima di pronunciare una decisione impugnabile.

Art. 70 Lingua

1Le decisioni impugnabili sono pronunciate in tedesco, francese o italiano.

2Se un bando è indetto in tedesco o in italiano, il committente pubblica un compendio in francese, inglese o spagnolo. Questo comprende almeno le indicazioni di cui all’allegato 1.