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Consultazione 2007/117: Avamprogetto e rapporto esplicativo alla revisione totale della legge federale sugli acquisti pubblici · 24 pagine

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Capitolo 2: Campo di applicazione

Art. 3 Acquisti pubblici

1La presente legge si applica agli acquisti delle prestazioni di cui i committenti necessitano per adempiere i loro compiti pubblici. Per prestazioni si intendono beni e servizi, compresi opere e prestazioni edili.

2Non si applica nel caso di:

a. impiego di personale da parte del committente;

b. prestazioni fornite internamente da un committente o tra più committenti indipendenti dal profilo giuridico;

c. acquisto o locazione di terreni, di beni immobili esistenti, di altre proprietà immobili o di diritti sugli stessi;

d. prestazioni acquistate allo scopo di essere offerte sul mercato;

e. prestazioni per lo scopo specifico di fornire assistenza internazionale, incluso l’aiuto allo sviluppo.

Art. 4 Committenti

1Sono considerati committenti:

a. tutte le autorità e le unità amministrative della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni;

b. ogni ente soggetto al predominio diretto o indiretto di un committente ai sensi della lettera a.

2Si considera che il committente eserciti un predominio segnatamente quando:

a. partecipa in termini maggioritari al finanziamento dell’ente o dell’acquisto che questi indice;

b. controlla la gestione dell’ente;

c. nomina più della metà dei membri degli organi di gestione e di controllo dell’ente; o

d. riconosce all’ente diritti particolari o esclusivi che costituiscono la base delle attività da esso esercitate.

3Sono considerati committenti anche terzi che gestiscono acquisti per uno dei committenti di cui al capoverso 1.

Art. 5 Esonero dalla presente legge

1L’acquisto di prestazioni in determinati settori è esonerato dall’assoggettamento alla presente legge a condizione che sui mercati che li concernono vi sia una concorrenza efficace.

2Il Consiglio federale stabilisce la procedura.

Capitolo 3: Diritto applicabile

Art. 6 Legislazioni cantonali

1Se previsto dalla presente legge, i Cantoni possono emanare prescrizioni proprie. È il caso in particolare se intendono:

a. abbassare i valori soglia (art. 15 cpv. 2);

b. definire norme di aggiudicazione (art. 35 cpv. 2–5 e 40);

c. definire singoli aspetti della procedura di gara oppure escluderne o limitarne l’applicazione (art. 44–49);

d disciplinare la procedura mediante invito (art. 58 e 59).

2Per gli acquisti di loro competenza, essi garantiscono la tutela giurisdizionale, nel rispetto delle esigenze stabilite da accordi internazionali.

3Confederazione e Cantoni si informano a vicenda, con tempestività e completezza, sulle modifiche che prevedono di recare alle loro prescrizioni. Collaborano, inoltre, durante le relative fasi preparatorie.