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Consultazione 2007/117: Avamprogetto e rapporto esplicativo alla revisione totale della legge federale sugli acquisti pubblici · 24 pagine
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Capitolo 2: Campo di applicazione
Art. 3 Acquisti pubblici
1La presente legge si applica agli acquisti delle prestazioni di cui i committenti necessitano per adempiere i loro compiti pubblici. Per prestazioni si intendono beni e servizi, compresi opere e prestazioni edili.
2Non si applica nel caso di:
a. impiego di personale da parte del committente;
b. prestazioni fornite internamente da un committente o tra più committenti indipendenti dal profilo giuridico;
c. acquisto o locazione di terreni, di beni immobili esistenti, di altre proprietà immobili o di diritti sugli stessi;
d. prestazioni acquistate allo scopo di essere offerte sul mercato;
e. prestazioni per lo scopo specifico di fornire assistenza internazionale, incluso l’aiuto allo sviluppo.
Art. 4 Committenti
1Sono considerati committenti:
a. tutte le autorità e le unità amministrative della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni;
b. ogni ente soggetto al predominio diretto o indiretto di un committente ai sensi della lettera a.
2Si considera che il committente eserciti un predominio segnatamente quando:
a. partecipa in termini maggioritari al finanziamento dell’ente o dell’acquisto che questi indice;
b. controlla la gestione dell’ente;
c. nomina più della metà dei membri degli organi di gestione e di controllo dell’ente; o
d. riconosce all’ente diritti particolari o esclusivi che costituiscono la base delle attività da esso esercitate.
3Sono considerati committenti anche terzi che gestiscono acquisti per uno dei committenti di cui al capoverso 1.
Art. 5 Esonero dalla presente legge
1L’acquisto di prestazioni in determinati settori è esonerato dall’assoggettamento alla presente legge a condizione che sui mercati che li concernono vi sia una concorrenza efficace.
2Il Consiglio federale stabilisce la procedura.
Capitolo 3: Diritto applicabile
Art. 6 Legislazioni cantonali
1Se previsto dalla presente legge, i Cantoni possono emanare prescrizioni proprie. È il caso in particolare se intendono:
a. abbassare i valori soglia (art. 15 cpv. 2);
b. definire norme di aggiudicazione (art. 35 cpv. 2–5 e 40);
c. definire singoli aspetti della procedura di gara oppure escluderne o limitarne l’applicazione (art. 44–49);
d disciplinare la procedura mediante invito (art. 58 e 59).
2Per gli acquisti di loro competenza, essi garantiscono la tutela giurisdizionale, nel rispetto delle esigenze stabilite da accordi internazionali.
3Confederazione e Cantoni si informano a vicenda, con tempestività e completezza, sulle modifiche che prevedono di recare alle loro prescrizioni. Collaborano, inoltre, durante le relative fasi preparatorie.