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Consultazione 2007/117: Avamprogetto e rapporto esplicativo alla revisione totale della legge federale sugli acquisti pubblici · 24 pagine

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Capitolo 2: Procedura applicabile

Art. 15 Valori soglia

1Fatti salvi gli articoli 58–67, per stabilire quale procedura applicare occorre seguire le indicazioni della tabella seguente:

Committente ai sensi Committente ai sensi dell’art. 4 cpv. 1 lett. a dell’art. 4 cpv. 1 lett. b

al di sotto di 100 000 CHF: trattativa privata

a partire da 100 000 CHF: procedura mediante invito

BENI

a partire da 250 000 CHF: a partire da 650 000 CHF:

procedura di gara procedura di gara

al di sotto di 150 000 CHF: trattativa privata

SERVIZI a partire da 150 000 CHF: procedura mediante invito

a partire da 250 000 CHF: a partire da 650 000 CHF:

procedura di gara procedura di gara

al di sotto di 150 000 CHF: trattativa privata

OPERE E a partire da 150 000 CHF: procedura mediante invito

PRESTAZIONI

EDILI a partire da 8 mio. CHF per opere edili e

a partire da 2 mio. CHF per singole prestazioni edili: procedura di gara

2Per gli acquisti di loro competenza, il Consiglio federale e i Cantoni possono abbassare i valori soglia o adeguarli all’evoluzione della legislazione internazionale.

3Il committente può optare liberamente per una determinata procedura, anche se il valore dell’acquisto è inferiore alla soglia determinante.

4Se a un acquisto cooperano più committenti della Confederazione per i quali valgono valori soglia diversi, per l’intero acquisto sono determinanti i valori più bassi.

5Se sono acquistati beni assieme ad altre prestazioni nella procedura mediante invito, è determinante il valore soglia per l’acquisto di beni.

Art. 16 Definizione del valore di stima

1Il committente valuta il probabile valore complessivo massimo di un acquisto. Tiene conto di tutte le prestazioni strettamente connesse all’acquisto dal punto di vista oggettivo o giuridico.

2Considera, in particolare, i prezzi, gli emolumenti, le commissioni, gli interessi e le opzioni previste. Non tiene invece conto dell’imposta sul valore aggiunto.

3È vietato avvalersi di un metodo di calcolo particolare o suddividere indebitamente

l’acquisto per eludere la pubblicazione di un bando.

Art. 17 Definizione del valore di stima: casi particolari

1Se il committente intende suddividere l’acquisto in lotti, il valore è calcolato sulla base:

a. del valore di stima di tutte le prestazioni che dovranno essere fornite durante i 12 mesi seguenti l’acquisto;

b. del valore effettivo delle prestazioni fornite durante i 12 mesi precedenti, per le prestazioni ricorrenti.

2Nel caso di un acquisto che è oggetto di un contratto, è considerato valore determinante:

a. per contratti di durata determinata: il valore complessivo effettivo o il valore complessivo di stima;

b. per contratti di durata indeterminata: il valore mensile moltiplicato per 48.