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Consultazione 2007/117: Avamprogetto e rapporto esplicativo alla revisione totale della legge federale sugli acquisti pubblici · 24 pagine

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Titolo quarto: Sorveglianza, coordinamento e statistica

Art. 82 Sorveglianza

1La Confederazione e i Cantoni sorvegliano efficacemente i rispettivi settori di competenza.

2Lo scopo della sorveglianza è garantire il rispetto delle disposizioni legali.

3Nei rispettivi settori di competenza, la Confederazione e i Cantoni designano gli organi di sorveglianza.

Art. 83 Ricorso contro il bando presentati dalle autorità

1Nell’ambito dei suoi compiti, la Commissione della concorrenza può presentare ricorso dinanzi all’autorità di ricorso di primo grado per fare accertare che una decisione concernente il bando violi il diritto applicabile.

2Il Consiglio federale o i Cantoni possono riconoscere agli organi di sorveglianza lo stesso diritto di ricorso.

Art. 84 Valutazione

1La Commissione della concorrenza verifica periodicamente, in collaborazione con gli organi federali e cantonali di sorveglianza, che la legislazione sugli acquisti pubblici sia appropriata ed efficace.

2Presenta un rapporto al Consiglio federale e ai Cantoni. In tale sede può formulare raccomandazioni.

3I committenti le mettono a disposizione i dati e la documentazione necessari alla valutazione.

Art. 85 Commissione per gli acquisti pubblici in Svizzera

1 È istituita una Commissione per gli acquisti pubblici in Svizzera.

2Essa promuove la collaborazione e lo scambio di conoscenze e di esperienze tra Confederazione, Cantoni ed economia privata nel settore degli acquisti pubblici.

3 La Commissione ha i compiti seguenti:

a. si adopera per garantire un’interpretazione uniforme delle questioni di principio in materia di acquisti pubblici e un’applicazione coordinata della legge. A tale scopo può rivolgere raccomandazioni alle organizzazioni rappresentate dai propri membri;

b. definisce la posizione della Svizzera in seno alle organizzazioni internazionali che si occupano di acquisti pubblici e sorveglia il rispetto degli accordi internazionali.

4 È composta in maniera paritetica di rappresentanti della Confederazione e dei Cantoni. Il Consiglio federale e i Cantoni eleggono i rispettivi rappresentanti.

5 La Commissione si dota di un regolamento. Questo necessita dell’approvazione del Consiglio federale e dei Cantoni.

6 La Commissione dispone di un segretariato. Questo è aggregato amministrativamente al Dipartimento federale dell’economia (DFE). Il Dipartimento ne assume i costi.

7 Gli altri costi legati alla Commissione sono assunti per metà dalla Confederazione e per metà dai Cantoni.

Art. 86 Statistiche degli acquisti

1Nei rispettivi settori di competenza, la Confederazione e i Cantoni elaborano statistiche sugli acquisti pubblici.

2Raccolgono almeno i dati che la Svizzera è tenuta a rilevare in base agli accordi internazionali in materia di acquisti pubblici.

3Nei rispettivi settori di competenza, il Consiglio federale e i Cantoni designano il servizio competente.