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Consultazione 2007/117: Avamprogetto e rapporto esplicativo alla revisione totale della legge federale sugli acquisti pubblici · 24 pagine

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Art. 39 Aggiudicazione

1Per l’aggiudicazione, sono prese in considerazione le offerte dei candidati:

a. per i quali non si ravvisa uno dei motivi d’esclusione di cui agli articoli 25 o 26;

b. che soddisfano i criteri di idoneità (art. 31); e

c. che, in caso di limitazione del numero delle offerte (art. 35), sono stati selezionati per la valutazione finale.

2Il committente aggiudica l’acquisto al candidato che ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa.

3Individua l’offerta economicamente più vantaggiosa valutandola alla luce dei criteri di aggiudicazione monetari e non monetari.

4In caso di prestazioni standard, può anche aggiudicare l’acquisto esclusivamente in base al prezzo più conveniente.

5Se le offerte sono equivalenti, prende in considerazione il numero di posti di formazione che il candidato mette a disposizione.

Art. 40 Casi particolari

1Se per determinati criteri di aggiudicazione il committente ha indicato valori minimi, non prende in considerazione i candidati che non li rispettano.

2Se nel bando ha indicato che al momento dell’aggiudicazione avrebbe tenuto conto di una maggiore idoneità del candidato, durante la valutazione delle offerte considera questo fatto nella misura adeguata.

3Se nel bando per soluzioni e metodologie ha rinunciato a stabilire una scala del grado di soddisfazione dei criteri di aggiudicazione, valuterà le proposte sulla base di un approccio generale, tenendo conto dell’ordine di priorità tra i criteri. I criteri monetari rivestono, in questo caso, un ruolo secondario.

4Se ha diviso in lotti l’acquisto o se gli sono pervenute offerte parziali, può aggiudicare separatamente i lotti a singoli candidati oppure attribuire l’intero acquisto a più candidati in comune.

Art. 41 Diritto cantonale derogatorio

Per gli acquisti di loro competenza i Cantoni possono prevedere norme di aggiudicazione che derogano agli articoli 39 capoversi 2–5 e 40.

Art. 42 Obbligo di pubblicazione

1

Il committente pubblica l’aggiudicazione nell’organo di pubblicazione ufficiale.

2La pubblicazione deve aver luogo entro 72 giorni dall’aggiudicazione.

3

Nella pubblicazione figurano le indicazioni minime di cui all’allegato 4.

4

È possibile rinunciare a rendere pubblica un’aggiudicazione se:

a. lo richiedono la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblici;

b. l’offerta considerata non raggiunge il valore soglia determinante per la procedura di gara libera o per la procedura di gara selettiva; oppure

c. l’acquisto è indispensabile per la sicurezza o la difesa del Paese (art. 58 cpv. 1 lett. b).

Art. 43 Momento della conclusione del contratto

1Il committente può stipulare il contratto con il candidato prescelto solo dopo che l’aggiudicazione è stata resa pubblica e:

a. il ricorso non ha per legge effetto sospensivo; o

b. l’aggiudicazione è formalmente passata in giudicato.