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Consultazione 2007/117: Avamprogetto e rapporto esplicativo alla revisione totale della legge federale sugli acquisti pubblici · 24 pagine
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Art. 27 Motivi di esclusione fondati sulla legislazione in materia di acquisti pubblici Il committente esclude un candidato da una procedura di acquisto se:
a. questi non ha osservato i termini stabiliti per la presentazione della domanda di partecipazione o dell’offerta oppure queste contengono lacune rilevanti;
b. non soddisfa, o non soddisfa più, requisiti imprescindibili della prestazione (art. 21 cpv. 3) o criteri di idoneità (art. 31);
c. ha palesemente influito, mediante corruzione, sull’aggiudicazione dell’acquisto;
d. un membro della giuria avrebbe dovuto ricusarsi a causa della partecipazione del candidato a un concorso.
Art. 28 Esclusione in caso di partecipazione alla preparazione dell’acquisto
1Il committente esclude un candidato da una procedura se questi ha partecipato alla preparazione dell’acquisto e ha potuto, in tal modo, procurarsi un vantaggio competitivo rispetto ai concorrenti.
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Può rinunciare ad adottare questa misura se compensa con mezzi adeguati il vantaggio del candidato rispetto ai concorrenti, in particolare fornendo loro informazioni supplementari o prolungando i termini del concorso.
Art. 29 Altri motivi di esclusione
1Il committente può escludere un candidato da una procedura in corso per altri gravi motivi. Sussistono gravi motivi in particolare nel caso in cui il candidato:
a. non rispetti le condizioni di lavoro in uso sul posto e nel settore;
b. non paghi le imposte; o
c. abbia fornito dati falsi.
2Se non li ha espressamente autorizzati nel bando, può escludere i consorzi di candidati.
3Se nel bando ha stabilito determinati requisiti giuridici necessari a prestare correttamente la prestazione richiesta, il committente può escludere i candidati che non li rispettano.
4Il committente può escludere un candidato straniero, se il suo Paese di origine non garantisce la reciprocità conformemente a un accordo internazionale.
Sezione 4: Criteri di valutazione
Art. 30 In generale
Il committente stabilisce criteri di idoneità e di aggiudicazione verificabili e basati sulla prestazione richiesta (criteri di valutazione). Per farlo, tiene conto del tipo di acquisto e della sua entità.
Art. 31 Criteri di idoneità
1Il committente stabilisce i criteri per verificare le competenze specifiche e le capacità tecniche, economiche e organizzative dei candidati.
2Si basa in particolare sui criteri di cui all’allegato 2.
3Può esigere dai candidati le prove di cui all’allegato 2.
Art. 32 Criteri di aggiudicazione
1Il committente definisce criteri di aggiudicazione allo scopo di individuare l’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 39 cpv. 2).
2I criteri di aggiudicazione si dividono tra:
a. criteri monetari: concernenti i costi della prestazione offerta, in particolare il prezzo e i possibili oneri connessi, soprattutto costi d’esercizio, di manutenzione e di smaltimento, per l’intera durata della prestazione; e
b. criteri non monetari: concernenti gli aspetti qualitativi della prestazione offerta, come ad esempio funzionalità, qualità estetiche, valore tecnico, durata di realizzazione, disponibilità a garantire un servizio di assistenza, competenza specifica, efficacia metodologica, valore innovativo e impatto ambientale.
3Il committente classifica i criteri per ordine di importanza e li pondera.
4Se l’acquisto concerne soluzioni o metodologie, il committente stabilisce almeno una classifica dei criteri.