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Consultazione 2007/117: Avamprogetto e rapporto esplicativo alla revisione totale della legge federale sugli acquisti pubblici · 24 pagine

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Sezione 5: Limitazione del numero di candidati o di offerte

Art. 33 Limitazione del numero di candidati

1La procedura di gara selettiva autorizza il committente a limitare, nel bando, il numero di candidati che possono presentare un’offerta.

2Nel bando il committente menziona i criteri di valutazione in base ai quali sarà presa la decisione, e rende noto il numero di candidati e di offerte che prenderà in considerazione.

Art. 34 Apertura delle domande di partecipazione alla procedura di gara selettiva

1Il committente non apre le domande di partecipazione prima della data prestabilita.

2Tiene un verbale sull’apertura delle domande di partecipazione.

Art. 35 Limitazione del numero di offerte

1Nella procedura di gara libera e nella procedura di gara selettiva il committente può limitare il numero di offerte che vanno esaminate più approfonditamente e sviluppate ulteriormente.

2Nel bando il committente menziona i criteri di valutazione in base ai quali sarà presa la decisione.

Sezione 6: Apertura delle offerte e aggiudicazione

Art. 36 Apertura delle offerte

1

Il committente non apre le offerte prima della data prestabilita.

2Apre le offerte presentate entro il termine alla presenza di almeno due persone.

3Tiene un verbale sull’apertura delle offerte. In esso figurano almeno:

a. i nomi dei presenti;

b. i nomi dei candidati;

c. il rispetto del termine di presentazione;

d. i prezzi delle offerte.

4Se il committente lo ha annunciato nel bando, l’apertura delle offerte è pubblica.

Art. 37 Rettifica delle offerte

1Il committente rettifica le offerte sotto il profilo del contenuto, degli aspetti tecnici e degli aspetti contabili, così da poterle paragonare.

2Se a tale scopo contatta il candidato, è tenuto a rispettare le modalità stabilite. Nei rispettivi settori di competenza, il Consiglio federale e i Cantoni disciplinano tali modalità.

3Se il committente riceve un’offerta il cui prezzo, paragonato a quello delle altre, è inaspettatamente basso, può chiedere chiarimenti al candidato, in modo da accertarsi che egli soddisfi i requisiti di cui agli articoli 25 e 26 come pure i criteri di idoneità (art. 31).

Art. 38 Modifica dei requisiti della prestazione e dei criteri di valutazione

1Il committente può modificare i requisiti della prestazione e i criteri di valutazione, purché le modifiche non riguardino aspetti essenziali dell’acquisto.

2Una modifica riguarda aspetti essenziali dell’acquisto in particolare se:

a. è possibile presumere che, fosse stata resa nota, sarebbero state presentate altre offerte; o

b. sulla sua base dovessero essere presi in considerazione candidati o offerte già esclusi, e ciò non sarebbe più possibile nel corso della procedura.

3Il committente comunica le modifiche che non riguardano aspetti essenziali dell’acquisto a tutti i partecipanti alla procedura e offre loro la possibilità di presentare, entro un termine adeguato, un’offerta rivista.