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Consultazione 2007/117: Avamprogetto e rapporto esplicativo alla revisione totale della legge federale sugli acquisti pubblici · 24 pagine
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Art. 59 Disposizioni applicabili
1
L’articolo 42 si applica alla pubblicazione dell’aggiudicazione.
2Nei rispettivi settori di competenza, il Consiglio federale e i Cantoni possono decidere di applicare anche alla procedura mediante invito le disposizioni concernenti la procedura di gara.
Sezione 2: Trattativa privata
Art. 60 Requisiti generali
1Il committente può optare per la trattativa privata se:
a. non si raggiunge il valore soglia determinante per la procedura mediante invito;
b. lo richiedono la tutela della salute e della vita di esseri umani, di animali e di vegetali; oppure
c. si presenta una delle situazioni di cui agli articoli 61–66.
2Il committente opta anche per trattativa privata se l’ordine e la sicurezza pubblici lo richiedono.
Art. 61 Mancanza di concorrenza
1Il committente può commissionare una prestazione sulla base di una trattativa privata se:
a. non è pervenuta alcuna domanda di partecipazione o alcuna offerta;
b. nessuna offerta soddisfa i requisiti imprescindibili della prestazione (art. 21 cpv. 3);
c. contro tutti i candidati pendono motivi di esclusione ai sensi degli articoli 25 e 26;
d. nessun candidato soddisfa i criteri di idoneità (art. 31); o
e. sono state presentate esclusivamente offerte concordate.
2Il committente può avvalersi di una trattativa privata anche nel caso in cui un solo candidato sia in grado di fornire la prestazione e non esista alcuna alternativa adeguata oppure nessuna prestazione sostitutiva. Ciò può accadere, in particolare, se:
a. l’acquisto riguarda un’opera d’arte;
b. la prestazione da acquistare è protetta da brevetti, diritti d’autore o altri diritti esclusivi; o
c. per motivi tecnici non esiste alcuna concorrenza.
3Se il valore dell’acquisto raggiunge il milione di franchi, può esaminare il calcolo del prezzo della prestazione.
Art. 62 Prestazioni supplementari
Se è stato raggiunto o superato il valore soglia determinante per la procedura di gara libera o per la procedura di gara selettiva, il committente può commissionare sulla base di una trattativa privata prestazioni supplementari al candidato a cui è stato attribuito l’acquisto, se cambiare candidato :
a. non è possibile per ragioni tecniche; o
b. comporterebbe per il committente considerevoli difficoltà o costi supplementari sproporzionati.
Art. 63 Urgenza straordinaria
1Nel caso di urgenza straordinaria, il committente può avvalersi della trattativa privata, purché sia assolutamente necessario che la prestazione sia fornita entro i tempi richiesti e il ricorso alla procedura di gara libera, alla procedura di gara selettiva o alla procedura mediante invito non garantisca il rispetto delle scadenze.
2L’urgenza straordinaria deve derivare da un evento che il committente non poteva prevedere.
Art. 64 Borse merci e prototipi
1Presso borse merci il committente può acquisire beni sulla base di una trattativa privata.
2Può commissionare sulla base di una trattativa privata l’ideazione e la realizzazione di prototipi o di beni nuovi, se queste avvengono nell’ambito di una prestazione sperimentale, di ricerca, di studio o di sviluppo originale.