Progetto

Consultazione 2007/117: Avamprogetto e rapporto esplicativo alla revisione totale della legge federale sugli acquisti pubblici · 24 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 13Fedlex · Progetto

Art. 59 Disposizioni applicabili

1

L’articolo 42 si applica alla pubblicazione dell’aggiudicazione.

2Nei rispettivi settori di competenza, il Consiglio federale e i Cantoni possono decidere di applicare anche alla procedura mediante invito le disposizioni concernenti la procedura di gara.

Sezione 2: Trattativa privata

Art. 60 Requisiti generali

1Il committente può optare per la trattativa privata se:

a. non si raggiunge il valore soglia determinante per la procedura mediante invito;

b. lo richiedono la tutela della salute e della vita di esseri umani, di animali e di vegetali; oppure

c. si presenta una delle situazioni di cui agli articoli 61–66.

2Il committente opta anche per trattativa privata se l’ordine e la sicurezza pubblici lo richiedono.

Art. 61 Mancanza di concorrenza

1Il committente può commissionare una prestazione sulla base di una trattativa privata se:

a. non è pervenuta alcuna domanda di partecipazione o alcuna offerta;

b. nessuna offerta soddisfa i requisiti imprescindibili della prestazione (art. 21 cpv. 3);

c. contro tutti i candidati pendono motivi di esclusione ai sensi degli articoli 25 e 26;

d. nessun candidato soddisfa i criteri di idoneità (art. 31); o

e. sono state presentate esclusivamente offerte concordate.

2Il committente può avvalersi di una trattativa privata anche nel caso in cui un solo candidato sia in grado di fornire la prestazione e non esista alcuna alternativa adeguata oppure nessuna prestazione sostitutiva. Ciò può accadere, in particolare, se:

a. l’acquisto riguarda un’opera d’arte;

b. la prestazione da acquistare è protetta da brevetti, diritti d’autore o altri diritti esclusivi; o

c. per motivi tecnici non esiste alcuna concorrenza.

3Se il valore dell’acquisto raggiunge il milione di franchi, può esaminare il calcolo del prezzo della prestazione.

Art. 62 Prestazioni supplementari

Se è stato raggiunto o superato il valore soglia determinante per la procedura di gara libera o per la procedura di gara selettiva, il committente può commissionare sulla base di una trattativa privata prestazioni supplementari al candidato a cui è stato attribuito l’acquisto, se cambiare candidato :

a. non è possibile per ragioni tecniche; o

b. comporterebbe per il committente considerevoli difficoltà o costi supplementari sproporzionati.

Art. 63 Urgenza straordinaria

1Nel caso di urgenza straordinaria, il committente può avvalersi della trattativa privata, purché sia assolutamente necessario che la prestazione sia fornita entro i tempi richiesti e il ricorso alla procedura di gara libera, alla procedura di gara selettiva o alla procedura mediante invito non garantisca il rispetto delle scadenze.

2L’urgenza straordinaria deve derivare da un evento che il committente non poteva prevedere.

Art. 64 Borse merci e prototipi

1Presso borse merci il committente può acquisire beni sulla base di una trattativa privata.

2Può commissionare sulla base di una trattativa privata l’ideazione e la realizzazione di prototipi o di beni nuovi, se queste avvengono nell’ambito di una prestazione sperimentale, di ricerca, di studio o di sviluppo originale.