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Consultazione 2007/117: Avamprogetto e rapporto esplicativo alla revisione totale della legge federale sugli acquisti pubblici · 24 pagine
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Art. 71 Obbligo di motivare
1Al momento della notificazione, il committente motiva per sommi capi la decisione impugnabile. Non occorre motivare il bando.
2Dopo la notificazione il committente mette a disposizione dei candidati esclusi dall’aggiudicazione che ne fanno richiesta, immediatamente e a titolo gratuito, le informazioni necessarie per poter comprendere la decisione.
3Non rivela alcuna informazione che violi segreti di affari, segreti di fabbricazione oppure interessi pubblici.
Capitolo 2: Ricorso
Art. 72 Autorità di ricorso
1I ricorsi contro decisioni che concernono acquisti di competenza della Confederazione sono giudicati dal Tribunale amministrativo federale.
2I ricorsi contro decisioni che concernono acquisti indetti dal Tribunale amministrativo federale sono giudicati dal Tribunale penale federale.
3I ricorsi contro decisioni che concernono acquisti indetti dal Tribunale federale sono giudicati da una commissione di ricorso speciale. Il suo operato è disciplinato nel modo seguente:
a. essa si compone dei presidenti dei tribunali amministrativi dei Cantoni di Vaud, Lucerna e Ticino;
b. è presieduta dal membro la cui lingua di lavoro è identica a quella in cui si è svolta la procedura;
c. in caso di impedimento di uno dei membri si applicano le disposizioni in vigore per il tribunale amministrativo presso il quale egli lavora;
d. la procedura è retta dalla legge del 17 giugno 20059 sul Tribunale amministrativo federale.
Art. 73 Diritto di ricorso
1Hanno diritto di ricorrere i candidati con sede o domicilio in Svizzera.
2I candidati provenienti dall’estero hanno diritto di ricorrere a condizione che il loro Paese garantisca la reciprocità ai candidati svizzeri.
3 Il committente ha diritto di impugnare la decisione dell’autorità di ricorso dinanzi al Tribunale federale.
Art. 74 Potere d’esame
1L’autorità di ricorso esamina:
a. le violazioni del diritto, compreso l’esercizio insufficiente, eccessivo o abusivo del potere d’apprezzamento;
b. l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti.
2Non esamina l’adeguatezza di una decisione.
Art. 75 Termine di ricorso
1Il ricorso va presentato entro 20 giorni dalla notificazione della decisione.
2Se il committente ha omesso illecitamente la notificazione della decisione, il ricorso va presentato entro 20 giorni dal momento in cui si è venuti a conoscenza dell’omissione, ma al più tardi 6 mesi dopo che la decisione è stata presa.
3Durante le ferie giudiziarie i termini non sono sospesi.
4I termini non possono essere restituiti.
5Il giudice competente segnala immediatamente al committente che è stato presentato un ricorso.
9 RS 173.32