Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/49: Iniziativa parlamentare. Divieto dei pitbull in Svizzera (Consultazione delle Commissioni della scienza, dell'educazione e della cultura CSEC) · 20 pagine
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giustizia era giunto a questa conclusione già nel settembre 200015, nel parere che aveva espresso prima della discussione della mozione Heiner Studer «Detenzione di cani da combattimento» (00.3018, cfr. n. 2.3) al Consiglio nazionale. In occasione dei dibattiti del Consiglio nazionale del 20 settembre 2000 e dell'esame delle mozioni delle due CSEC sull’entrata in vigore degli articoli 7a e 7c della legge federale sulla protezione degli animali (05.3790 e 05.3812), il Consiglio federale non aveva tuttavia rilevato che l’attuale Costituzione non offre una base sufficiente per l’introduzione di misure incisive per la protezione delle persone o addirittura per il divieto di determinate razze.
Nell'autunno del 2006, la sottocommissione «Cani pericolosi» ha peraltro chiesto un secondo parere16 nell'ambito dei suoi lavori che ha confermato tutte le conclusioni summenzionate dell'Ufficio federale di giustizia. Nel loro tenore attuale, né l'articolo 80 (protezione degli animali) né l'articolo 118 (protezione della salute) della Costituzione federale possono fondare una legislazione volta a proteggere le persone dagli animali. Secondo l'articolo 80, spetta alla Confederazione legiferare in materia di protezione degli animali. Evidentemente alcune misure di protezione degli animali possono servire, indirettamente, alla protezione delle persone. L'articolo 80 della Costituzione non può tuttavia essere interpretato nel senso di dare competenza alla Confederazione di adottare disposizioni volte a proteggere direttamente le persone dagli animali. Secondo l'articolo 118 capoverso 2 lettera a Cost., la Confederazione emana prescrizioni sull’impiego di organismi e oggetti che possono mettere in pericolo la salute. I cani non sono però oggetti. Secondo le conclusioni dell'Ufficio federale di giustizia, sarebbe perlomeno inusuale servirsi della nozione di organismo per fondare disposizioni legislative volte a proteggere le persone dai cani pericolosi. In base al secondo parere chiesto dalla sottocommissione, una simile procedura sarebbe addirittura contraria alla Costituzione.
Le due perizie considerano peraltro che gli articoli 57 (sicurezza), 74 (protezione dell'ambiente), 82 capoverso 1 (circolazione stradale), 88 capoverso 1 (sentieri e percorsi pedonali), 95 capoverso 1 (attività economica privata) e 107 capoverso 1 (armi e materiale bellico) della Costituzione federale non entrano in considerazione per fondare una competenza della Confederazione o vi si prestano in misura molto limitata.
È quindi indispensabile modificare la Costituzione per fondare su una solida base le disposizioni di protezione delle persone contenute nel presente progetto.
15 Cani da combattimento: basi giuridiche di un’eventuale regolamentazione, parere dell'Ufficio federale di giustizia del 5 settembre 2000 (giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione, GAAC 65/I pag. 30 segg. ; disponibile solo in tedesco).
16 Markus Müller/ Reto Feller: competenze legislative della Confederazione in materia di protezione delle persone dagli animali pericolosi (in particolare dai cani); perizia destinata alla sottocommissione «Cani pericolosi » della Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura del Consiglio nazionale, Berna, 16 novembre 2006 (disponibile solo in tedesco).