Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/49: Iniziativa parlamentare. Divieto dei pitbull in Svizzera (Consultazione delle Commissioni della scienza, dell'educazione e della cultura CSEC) · 20 pagine
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se hanno inoltre incaricato il Consiglio federale di stabilire le misure necessarie nell’ordinanza corrispondente, vietando per esempio i cani che possono rappresentare un pericolo considerevole per le persone. Il 15 marzo 2006, il Consiglio nazionale ha adottato la mozione della CSEC-CN, con 128 voti contro 43; il Consiglio degli Stati ha dal canto suo adottato la mozione della CSEC-CS il 16 marzo 2006 con 38 voti contro 4. Il 12 aprile 2006, il Consiglio federale ha fissato l’entrata in vigore degli articoli 7a e 7c LPAn per il 2 maggio 2006; ha inoltre posto in vigore anticipatamente l'articolo 6 capoverso 3 della nuova LPAn.3
2.1.3 Ordinanza sulla protezione degli animali
Nel frattempo, il Consiglio federale ha posto in vigore una modifica dell’ordinanza sulla protezione degli animali4. Essa intende in primo luogo prevenire gli incidenti dovuti a morsi di cani. L'allevamento e la tenuta devono essere finalizzati a ottenere cani con un carattere equilibrato, facilmente socializzabili e con un potenziale di aggressività minimo nei confronti degli esseri umani e degli animali (art. 30a cpv. 1). Chi tiene un cane deve adottare le necessarie misure di sicurezza affinché il cane non costituisca un pericolo per le persone e gli animali (art. 31 cpv. 4). È stato introdotto un obbligo per i veterinari, i medici, le autorità doganali e gli addestratori di cani di notificare i casi in cui un cane ha ferito gravemente persone o animali o presenta un comportamento aggressivo superiore alla media (art. 34a). I Cantoni sono competenti di ordinare le misure necessarie in caso di aggressività eccessiva (art. 34b).
Nell’ambito della revisione totale dell’ordinanza sulla protezione degli animali attualmente in corso5, il Consiglio federale prevede inoltre requisiti supplementari per i detentori di cani. Prima di acquistare un cane, i futuri detentori devono aver seguito un corso teorico. Devono inoltre seguire un corso di formazione pratica con il loro cane nell'anno successivo al suo acquisto (art. 73 del disegno). Inoltre, l'allevamento di animali che presentano un comportamento diverso da quello tipico della specie è vietato (art. 96 cpv. 3 del disegno). Questo capoverso considera in particolare i cani con un’aggressività ipertrofica. Con aggressività ipertrofica si intende una propensione incontrollata ed esagerata all’attacco, facilmente provocabile e che non risponde a un bisogno biologico. La revisione dell’ordinanza sulla protezione degli animali entrerà in vigore contemporaneamente alla nuova legge sulla protezione degli animali.
3 Ordinanza concernente l'entrata in vigore anticipata dell'articolo 6 capoverso 3 della legge del 16 dicembre 2005 sulla protezione degli animali (RU 2006 1423) e Ordinanza concernente l'entrata in vigore delle disposizioni della modifica del 21 marzo 2003 della legge sulla protezione degli animali (RU 2006 1425).
4 Ordinanza sulla protezione degli animali. Modifica del 12 aprile 2006, RU 2006 1427
5 Progetto del DFE del 7 luglio 2006 concernente la revisione totale dell’ordinanza sulla protezione degli animali.