Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/49: Iniziativa parlamentare. Divieto dei pitbull in Svizzera (Consultazione delle Commissioni della scienza, dell'educazione e della cultura CSEC) · 20 pagine

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contro 3 senza astensioni. Una minoranza (Pfister Theophil, Freysinger, Flüglistaller) ha proposto di non entrare in materia. La Commissione ha deciso di porre in consultazione il presente progetto di rapporto e i progetti di atti presso i Cantoni, i partiti politici e le cerchie interessate.

2 Il progetto a grandi linee

2.1 Diritto vigente

2.1.1 In generale

Attualmente, la detenzione di cani pericolosi è disciplinata principalmente, a livello federale, nella legge federale sulla protezione degli animali (LPAn) e nella legge sulle epizoozie (LFE). Questi testi hanno subito profonde modifiche negli ultimi anni. In effetti, indipendentemente dai dibattiti sul divieto dei cani da combattimento, il Parlamento ha adottato nel 2005 la revisione totale della legge federale sulla protezione degli animali. Nell'ambito delle discussioni sui cani pericolosi, il Consiglio federale ha inoltre adottato il 12 aprile 2006 diverse misure per evitare gli incidenti dovuti a morsi di cani. Queste misure contengono essenzialmente regole relative alla detenzione, alla socializzazione e alla registrazione dei cani (cfr. n. 2.1.1 - 2.1.3); non sono tuttavia previsti né un'autorizzazione obbligatoria né il divieto di determinati cani o determinate razze.

2.1.2 Legge federale sulla protezione degli animali

Il Parlamento ha adottato la nuova legge federale sulla protezione degli animali il 16 dicembre 20051; il Consiglio federale non ha ancora stabilito la sua data di entrata in vigore. L'obiettivo di questa legge è di proteggere la dignità e il benessere degli animali. Contiene inoltre disposizioni sulla detenzione degli animali. Esse, come per esempio gli articoli 6 capoverso 3 e 10 LPAn, possono servire indirettamente a proteggere le persone dagli animali pericolosi. Il Consiglio federale può in effetti stabilire i requisiti in materia di formazione e di perfezionamento professionali dei detentori di animali e delle persone che addestrano animali (art. 6 cpv. 3) e emanare disposizioni sull'allevamento e la produzione di animali (art. 10 cpv. 2). Può inoltre vietare l’allevamento, la produzione e la detenzione di animali con determinate caratteristiche, in particolare anormalità fisiche e comportamentali (art. 10 cpv. 2 in fine). L’articolo 10 della nuova LPAn è stato introdotto nel 2003 nella legge sulla protezione degli animali come articoli 7a e 7c, nell'ambito del pacchetto Gen-Lex2 ; questi articoli sono tuttavia entrati in vigore solo nel 2006. Anche se serve in primo luogo a vietare i metodi di allevamento crudeli, questa regolamentazione può servire anche come base per disposizioni relative all’allevamento dei cani. All'epoca si era pensato di potersene servire anche per vietare determinate razze. Due settimane dopo il dramma di Oberglatt, le Commissioni della scienza, dell'educazione e della cultura delle due Camere hanno chiesto, in mozioni depositate il 13 e il 14 dicembre 2005 (05.3790 e 05.3812), un’entrata in vigore immediata di queste disposizioni. Es-

1 Legge del 16 dicembre 2005 sulla protezione degli animali, FF 2006 315

2 RU 2003 4803, allegato n. 3.