Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/49: Iniziativa parlamentare. Divieto dei pitbull in Svizzera (Consultazione delle Commissioni della scienza, dell'educazione e della cultura CSEC) · 20 pagine

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3 Spiegazione delle singole disposizioni

3.1 Articolo 80 capoverso 2bis della Costituzione

3.1.1 Natura giuridica della nuova competenza federale

Dal momento che il campo di applicazione della disposizione è esteso a tutti gli animali tenuti dall’uomo, senza essere limitato ai cani, è più indicato formulare la competenza legislativa non come un mandato ma come un’autorizzazione. Il legislatore potrà in tal modo fissare in un primo tempo regole relative ai cani e riservarsi di legiferare successivamente sugli altri animali.

Una formulazione sotto forma di mandato legislativo avrebbe costretto il legislatore a esaurire la sua competenza e ad attuare la norma costituzionale in modo esaustivo. Non ha tuttavia senso regolamentare già sin d’ora situazioni con un potenziale di rischio non ancora noto.

Per quanto concerne la portata della competenza federale, la nuova disposizione dà alla Confederazione una competenza legislativa concorrenziale e globale. Per quanto concerne gli effetti giuridici sul diritto cantonale, una competenza concorrenziale significa che il diritto cantonale in vigore cessa di essere applicabile dal momento in cui la Confederazione esercita la sua competenza, ma unicamente nella misura in cui la legislazione federale esaurisca la competenza federale. La competenza legislativa proposta consente alla Confederazione di disciplinare in modo esaustivo tutte le questioni inerenti al settore interessato e non unicamente di emanare principi.

3.1.2 Campo di applicazione

Il capoverso 2bis proposto non limita la competenza legislativa della Confederazione ai cani pericolosi e ai cani in generale, ma riguarda tutte le specie animali, anche se il problema da risolvere attualmente concerne solo i cani pericolosi. La Confederazione avrà quindi un certo margine di manovra se dovrà affrontare problemi simili concernenti altre specie animali.

Si è quindi ripreso il termine generico di «animali» utilizzato negli altri capoversi dell’articolo. Si tratta di animali domestici e di animali selvaggi tenuti dall’uomo (serpenti velenosi, scorpioni, lupi, orsi, tigri ecc.). Alcuni di questi animali possono presentare un rischio elevato se sono tenuti in cattive condizioni.

La formulazione «animali tenuti dall’uomo» esclude invece gli animali che vivono allo stato selvaggio (vespe, cinghiali). In base alla ripartizione delle competenze previste nell’articolo 3 Cost., la protezione delle persone dalle lesioni corporali provocate da questo tipo di animali rimarrà di competenza dei Cantoni. Utilizzando l’espressione «animali tenuti dall’uomo», ci si attiene alla terminologia del capoverso 2 lettera a dell’articolo 80 Cost. («detenzione di animali»). La nozione è la stessa di quella di custodia menzionata nella legge in vigore sulla protezione degli animali (art. 6 cpv. 23 e art. 29 n. 1 lett. a) e nel CO (art. 56). Il termine di «custodia» è tuttavia scartato nell’interesse dell’unità terminologica dell’articolo costituzionale, garantita anche nella versione tedesca.

Si è deciso di non limitare il campo d’applicazione delle disposizioni agli animali pericolosi, dal momento che né tutti i cani né tutte le razze di cani sono pericolosi in