Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/49: Iniziativa parlamentare. Divieto dei pitbull in Svizzera (Consultazione delle Commissioni della scienza, dell'educazione e della cultura CSEC) · 20 pagine

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2.7.3 Nessuna imposta federale sui cani

Secondo il diritto attuale, la riscossione dell'imposta sui cani è di competenza dei Cantoni. Un'imposta è un contributo pubblico non causale. Serve a finanziare le spese derivanti dallo svolgimento dei compiti pubblici. La Confederazione non può riscuotere imposte senza che la Costituzione gliene dia esplicitamente la competenza. Il presente progetto pone l'accento sulla protezione delle persone dai cani pericolosi e non prevede quindi alcuna disposizione che consenta alla Confederazione di riscuotere una simile imposta. L'ordinamento attuale, che conferisce ai Cantoni o ai Comuni tutta la libertà di legiferare in materia, non dev'essere cambiato.

Questa omissione non significa tuttavia che sarebbe impossibile per la Confederazione riscuotere un contributo di qualsiasi genere sui cani. In effetti, la Confederazione non ha bisogno di una base costituzionale per istituire una tassa d’incitamento; è sufficiente che disponga di una competenza legislativa nel settore interessato. La tassa d’incitamento – che è anch’essa un contributo pubblico – non serve in primo luogo a finanziare un compito dello Stato ma mira a influire sul comportamento dei privati. La tassa, legata a un comportamento specifico che il legislatore vorrebbe evitare, è in funzione di un obiettivo quantificabile e deve essere fissata in modo tale che questo comportamento sia finanziariamente svantaggioso. Il nuovo capoverso 2bis proposto nell’articolo 80 Cost. dà alla Confederazione una competenza globale di legiferare per proteggere le persone da lesioni corporali provocate da animali. La autorizza contemporaneamente a istituire una tassa di incitamento. Attualmente, la Confederazione non farà tuttavia uso di questa possibilità e i Cantoni manterranno la scelta di riscuotere contributi sulla detenzione dei cani; hanno già sin d’ora la possibilità di istituire una tassa d’incitamento oltre all’imposta sui cani.

2.7.4 Responsabilità civile

Nel 2006, le Camere hanno adottato due mozioni che chiedevano una maggiore responsabilità dei detentori di cani pericolosi (cfr. n. 2.3). Da allora, il Consiglio federale si è occupato attivamente della questione e ha incaricato, 17 gennaio 2007, il Dipartimento federale di giustizia e polizia di preparare una revisione parziale del Codice delle obbligazioni. Il presente progetto di modifica della LPAn non affronta quindi la questione della responsabilità per evitare doppioni.

2.7.5 Non entrata in materia: motivazione della minoranza

Una minoranza della Commissione si oppone di principio al progetto. La modifica di legge proposta viene ritenuta incompleta e contraddittoria. Essa ritiene che una modifica costituzionale non sia opportuna, ma che occorra perseguire miglioramenti per via di ordinanza e per quanto concerne la responsabilità dei detentori di cani. Le misure richieste comporterebbero limitazioni eccessive per i detentori di cani, senza garantire la sicurezza.

I detentori di cani dovrebbero essere richiamati al dovere mediante adeguamenti nel settore della responsabilità civile, secondo quanto previsto dal Consiglio federale (cfr. n. 2.7.4). Le disposizioni di protezione relative alla detenzione dei cani sono invece di competenza dei Cantoni.