Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/49: Iniziativa parlamentare. Divieto dei pitbull in Svizzera (Consultazione delle Commissioni della scienza, dell'educazione e della cultura CSEC) · 20 pagine
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sé. La pericolosità di un cane si evidenzia spesso solo dopo un incidente. In base a questa soluzione, la Confederazione potrà prescrivere misure indipendentemente dal potenziale di pericolo presentato dall’animale (corso di educazione canina, guinzaglio obbligatorio). La limitazione della disposizione ai cani pericolosi obbligherebbe il legislatore (o, in caso di delega, il Consiglio federale) ad allestire un elenco di razze canine pericolose o a prevedere perlomeno un test comportamentale per riconoscere il carattere pericoloso di un cane. La formulazione scelta consente tuttavia al legislatore di emanare regole unicamente sui cani pericolosi.
L’obiettivo della disposizione è la protezione delle persone dalle lesioni corporali provocate dagli animali. La trasmissione di malattie all’uomo da parte di un animale è coperta dall’articolo 118 capoverso 2 lettera b Cost.. Dal momento che la protezione è limitata alle lesioni corporali, la formulazione evidenzia chiaramente che le misure di protezione dovranno essere volte a evitare incidenti che implicano animali. Riferito ai cani, questo significa che le disposizioni dovranno evitare incidenti tragici come quelli che si sono verificati recentemente. Si tratta in primo luogo della protezione dell’integrità fisica, ma non sono escluse misure di protezione contro gravi lesioni dell’integrità psichica. In effetti, alcune misure, come la museruola o il guinzaglio obbligatorio sono anche una protezione contro lesioni all’integrità psichica. Non ci sono ragioni obiettive per aver paura di un cane con la museruola o al guinzaglio. Sarebbe invece eccessivo, per esempio, fare in modo che le persone che soffrono di una fobia dei cani non ne incontrino. La formulazione scelta esclude una simile estensione dell’oggetto della protezione.
3.1.3 Introduzione sistematica nella Costituzione federale
L’istituzione di un nuovo articolo (p. es. art. 118a Cost.) darebbe troppa importanza alla materia disciplinata nella sistematica della Costituzione. Sono state quindi esaminate due possibilità: l’integrazione della nuova disposizione nell’articolo 80 Cost. (protezione degli animali) o nell’articolo 118 (protezione della salute). È opportuno privilegiare l’integrazione nell’articolo 80 per le ragioni seguenti:
- se si parte dal presupposto che le disposizioni di esecuzione della nuova disposizione costituzionale devono essere inserite nella legge sulla protezione degli animali, l’articolo costituzionale più adeguato è l’articolo 80, con un complemento nella rubrica;
- la legge sulla protezione degli animali prevede già molte misure che hanno un effetto indiretto sulla protezione delle persone (p. es. le prescrizioni sulla detenzione e l’allevamento degli animali o sulle pratiche vietate). L’integrazione nell’articolo sulla protezione degli animali potrebbe consentire di utilizzare le sinergie esistenti.
Se si sceglie come criterio l’obiettivo della nuova norma, sarebbe possibile completare l’articolo 118 Cost. (protezione della salute). Esso contiene già una base giuridica per la lotta contro le epizoozie (art. 118 cpv. 2 lett. b Cost.), per esempio la tubercolosi. Ciò nonostante, una disposizione sulla protezione contro gli animali tenuti dall’uomo sarebbe un corpo estraneo nell’articolo 118 Cost.. Presenta più punti in comune con la protezione degli animali che con la lotta contro le epizoozie menzionata nell’articolo 118 Cost.. La salute è un settore che rientra ampiamente nella so-