Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/49: Iniziativa parlamentare. Divieto dei pitbull in Svizzera (Consultazione delle Commissioni della scienza, dell'educazione e della cultura CSEC) · 20 pagine
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4 Ripercussioni
4.1 Ripercussioni finanziarie e sull'effettivo del personale
Le procedure di riconoscimento dei corsi per detentori di cani e l'elaborazione del materiale di formazione e di informazione incideranno poco sulle finanze della Confederazione. Per il rimanente, il progetto non ha ripercussioni, né finanziarie né in materia di personale, per la Confederazione.
Secondo una prima stima, i servizi veterinari cantonali dovranno istituire una ventina di posti supplementari in totale per portare a termine le procedure di autorizzazione e gli esami individuali.
4.2 Altre ripercussioni
Con la regolamentazione proposta si stabiliscono criteri unitari in tutto il Paese per la protezione delle persone dai morsi di cani e misure efficaci per determinare i cani pericolosi o potenzialmente pericolosi. Questo significa che a partire dal momento in cui la Confederazione emana le nuove disposizioni, le norme federali precedono le norme cantonali e di conseguenza il diritto cantonale già in vigore non è più applicabile, tuttavia solo nella misura in cui le norme federali disciplinano la questione in modo esaustivo e i Cantoni non hanno più margine di regolamentazione. Il progetto di modifica prevede ad esempio di lasciare margine di manovra ai Cantoni per quanto concerne l’obbligo di tenere i cani al guinzaglio, nel senso che i Cantoni possono da un lato estendere l’obbligo a ulteriori spazi e d’altro lato prevedere spazi di libertà per i cani.
5 Relazione con il diritto europeo
Il diritto europeo contiene disposizioni dettagliate sull'identificazione e la registrazione dei cani che sono orientate unicamente alle epizoozie. Secondo l'articolo 2 capoverso 3 del regolamento (CE) n. 998/200324, le disposizioni concernenti le razze di cani non sono interessate.
5.1 Costituzionalità e legalità
Le modifiche proposte della legge federale sulla protezione degli animali comportano una nuova base costituzionale (cfr. n. 2.7.2). Essa è istituita con il progetto di completare l’articolo 80 Cost. con un capoverso 2bis, presentato contemporaneamente.
24 Regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio (Gazzetta ufficiale L 146 del 13 giugno 2003, pag. 1).