Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/49: Iniziativa parlamentare. Divieto dei pitbull in Svizzera (Consultazione delle Commissioni della scienza, dell'educazione e della cultura CSEC) · 20 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 8Fedlex · Rapporto esplicativo

commercio. Nell'interesse della sicurezza pubblica e dei detentori di cani responsabili, solo gli allevatori e i rifugi per animali riconosciuti sarebbero esonerati da questo divieto. La mozione non è ancora stata dibattuta al Consiglio nazionale.

Già nel 2000, il Consiglio nazionale si era occupato di due interventi depositati in seguito a morsi mortali in Svizzera e in Germania. Nella sua mozione «Detenzione di cani da combattimento» (00.3018), il consigliere nazionale Heiner Studer chiedeva di vietare la detenzione di cani da combattimento; nella sua iniziativa parlamentare «Revisione della legge sulle armi» (00.402), il consigliere nazionale Paul Günter chiedeva di integrare in questa legge disposizioni relative alla detenzione di cani da combattimento. Questi interventi non hanno tuttavia ottenuto la maggioranza in Consiglio nazionale.

2.4 Situazione nei Cantoni

Nel 2000, un gruppo di lavoro dell'Ufficio federale di veterinaria ha formulato raccomandazioni relative alle legislazioni cantonali sui cani pericolosi. Vi sono tuttavia ancora grandi divergenze tra le diverse leggi cantonali. A ciò si aggiungono differenze formali: alcuni Cantoni non hanno alcuna legislazione in materia dal momento che il settore dei cani rientra nella competenza della polizia o comunale (UR, GL, ZG, GR). Gli altri Cantoni hanno leggi speciali relative ai cani che in generale disciplinano i settori seguenti: l’imposta sui cani, l’identificazione e la registrazione e altre disposizioni relative alle epizoozie e alla protezione degli animali, la procedura in materia di cani trovati e spesso l'obbligo generale di mantenere il controllo sul proprio cane. In attesa di una soluzione federale, diversi Cantoni hanno rimandato l'adozione di una regolamentazione concreta per la protezione delle persone.

L'obbligo di tenere i cani al guinzaglio e in parte l'obbligo della museruola sono comuni a tutte le regole recenti, anche se la loro attuazione è divergente: a volte si limita a determinati tipi di razze, a volte a spazi definiti. Sono inoltre regolamentati la formazione dei detentori e del loro cane, la stipulazione di assicurazioni di responsabilità civile e le procedure da seguire in caso di incidenti dovuti a morsi.

I Cantoni di Zurigo e di Ginevra hanno introdotto in parte l'uso obbligatorio della museruola. Friburgo, Soletta, Basilea Città, Basilea Campagna, Vaud e Ginevra hanno emanato leggi che sottopongono determinate razze ad autorizzazione. L'ottenimento dell’autorizzazione è legata a condizioni che riguardano l'idoneità del cane e del suo detentore e il ricovero. In alcuni Cantoni, esiste un elenco delle razze sottoposte ad autorizzazione; in altri questi elenchi devono ancora essere allestiti dal governo cantonale o dal dipartimento competente. Anche il Cantone di Lucerna ha una nuova legge sui cani che però non contiene misure specifiche relative alle razze.

Il Cantone più restrittivo è il Vallese: dal dicembre 2005 vieta la detenzione di 12 razze sul suo territorio. I cani che appartengono a queste razze non possono soggiornare in Vallese per più di 30 giorni; devono essere tenuti al guinzaglio e portare la museruola. Non vi sono divieti di razze in altre Cantoni, ad eccezione di Friburgo, che ha vietato i cani del tipo pitbull.