Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/49: Iniziativa parlamentare. Divieto dei pitbull in Svizzera (Consultazione delle Commissioni della scienza, dell'educazione e della cultura CSEC) · 20 pagine

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Spetterà al Consiglio federale, in base alle notifiche di morsi, stabilire i criteri18. Il progetto di legge propone come criteri la taglia, il peso e il tipo di razza. Il Consiglio federale deve delimitare la categoria «cani pericolosi» abbastanza rigidamente affinché non siano vietate in modo ingiustificato razze riconosciute, il cui allevamento è conforme alla legge; occorre tuttavia che i tipi di razze per i quali è provato che sono potenzialmente pericolosi possano essere vietati.

In questo senso, sarebbe pertinente incaricare i veterinari di procedere alla classificazione individuale dei cani dei diversi gruppi, al momento dell’apposizione del microchip19, secondo un catalogo di criteri. Con la modifica dell’articolo 30 della legge sulle epizoozie20, è inoltre possibile registrare dati relativi all’aggressività.

Art. 21b Misure per evitare le lesioni corporali

Questo articolo, formulato in maniera generale, responsabilizza i detentori (cpv. 1). Si ritrova questo tipo di formulazioni nelle legislazioni cantonali.

Per quanto concerne i requisiti dei ricoveri (cpv. 2), l’obiettivo è di completare le attuali esigenze in materia di protezione degli animali21 aggiungendo requisiti in materia di sicurezza.

Art. 21c Obbligo di tenere i cani al guinzaglio

I cani in libertà non solo costituiscono un pericolo potenziale (rischio più elevato), ma possono essere fonte di paura per molte persone anche senza un potenziale di aggressività. Per tale motivo, come elemento centrale delle disposizioni valide a livello nazionale, si stabilisce che tutti i cani devono essere tenuti al guinzaglio nelle regioni edificate e nei luoghi accessibili al pubblico molto frequentati. I Cantoni e i Comuni determineranno nei dettagli i luoghi nei quali è obbligatorio il guinzaglio.

Come condizione fondamentale di una detenzione rispettosa degli animali, i cani devono tuttavia potersi muovere liberamente (art. 6 cpv. 1). Ci si attende di conseguenza che i Cantoni e i Comuni delimitino spazi di libertà per i cani (cpv. 3).

Art. 21d Obbligo di notifica

Si prevede di sancire nella legge l’obbligo di notifica che è già parte integrante dell’ordinanza sulla protezione degli animali22. I detentori, le pensioni e i rifugi e le autorità comunali sottostanno allo stesso obbligo.

18Art. 34a dell’ordinanza del 27 maggio 1981 sulla protezione degli animali (RS 455.1; RU

2006 1427).

19Art. 16 - 18 dell’ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (RS 916.401; RU 2004

3065).

20Messaggio concernente l’evoluzione della politica agricola (Politica agricola 2011); FF

2006 5815.

21Allegato 1, numero 15 dell’ordinanza del 27 maggio 1981 sulla protezione degli animali

(RS 455.1).

22Art. 34a dell’ordinanza del 27 maggio 1981 sulla protezione degli animali (RS 455.1; RU

2006).