Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/49: Iniziativa parlamentare. Divieto dei pitbull in Svizzera (Consultazione delle Commissioni della scienza, dell'educazione e della cultura CSEC) · 20 pagine
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vranità legislativa dei Cantoni. L’articolo 118 capoverso 2 prevede solo competenze frammentarie della Confederazione nel settore della protezione della salute e della salute pubblica. La protezione contro gli animali tenuti dall’uomo non ha molto in comune con queste competenze: l’impiego di determinati oggetti o merci (lett. a), la lotta contro determinate malattie (lett. b) e la protezione dalle radiazioni ionizzanti (lett. c).
3.2 Legge sulla protezione degli animali
Art. 1 Scopo
Il nuovo articolo 80 Cost. menziona, oltre alla protezione degli animali, la protezione delle persone dagli animali. La regolamentazione di questi due scopi nello stesso articolo costituzionale e nella stessa legge garantisce la coerenza delle disposizioni di applicazione e quella dei controlli delle misure: la stessa autorità procede ai controlli e prende le misure (art. 33, servizio veterinario cantonale), secondo le stesse procedure (cfr. art. 23 e 24).
I due obiettivi sono in effetti spesso identici per l’essere umano e per l’animale; per esempio i cani aggressivi costituiscono spesso un pericolo sia per l’animale sia per l’essere umano. L’allevamento dei cani in base a criteri di aggressività costituisce un’anormalità conformemente all’articolo 10; una simile selezione non è compatibile con la dignità della creatura.
Le nuove disposizioni possono anche generare un conflitto di interessi: l’obbligo di tenere un cane al guinzaglio può essere incompatibile con l’articolo 6 capoverso 1, il quale stabilisce che occorre garantire agli animali l’attività e la libertà di movimento necessarie al loro benessere; cfr. a questo proposito i commenti relativi all’articolo 21e.
Art. 21a Ripartizione dei cani in categorie secondo la loro pericolosità
Gli studi scientifici17 hanno dimostrato che non è possibile attribuire in maniera univoca una frequenza elevata di lesioni corporali dovute a morsi a determinate categorie di cani. Il comportamento del cane non è definito unicamente dal suo patrimonio genetico, ma anche dalle sue condizioni di vita (educazione, addestramento, condizioni di detenzione). Si dispone tuttavia di indizi precisi secondo i quali i cani di taglia grande provocano lesioni corporali più gravi. Inoltre, determinati tipi di razze, come il pitbull, si rivelano in generale particolarmente aggressivi, presumibilmente perché sono allevati come emblemi in determinate cerchie di delinquenti e addestrati di conseguenza.
Dal momento che è difficile definire il grado di aggressività potenziale, non è possibile ripartire i cani in categorie ben differenziate. In generale, si prevede di differenziare tra «cani poco pericolosi» e «cani potenzialmente pericolosi». A ciò si aggiunge inoltre la categoria «cani pericolosi».
17 Horisberger Ursula; Medizinisch versorgte Hundebissverletzungen in der Schweiz; Opfer – Hunde – Unfallsituationen; tesi med vet. Berna 2002.