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Consultazione 2007/85: Ordinanza dell'USTRA concernente l'ordinanza sul controllo della circolazione stradale (O-OCCS-USTRA) e le versioni rielaborate delle istruzioni correlate. · 23 pagine

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Allegato 1

Avamprogetto dell' "Ordinanza dell'USTRA concernente l'ordinanza sul controllo della circolazione

stradale", con spiegazioni

Art. 34 Riconoscimento del personale direttivo del laboratorio

1

L'USTRA riconosce quale capo di laboratorio e quale suo sostituto chi è titolare di un diploma

universitario, segnatamente in chimica, biochimica o farmacia, e vanta una particolare esperienza nel corrispondente campo specifico (analisi dell'alcolemia, tossicologia forense).

2

La domanda di riconoscimento deve essere corredata da un curriculum vitae e da una documentazione sulle attività professionali svolte.

3

L'USTRA può autorizzare deroghe ai requisiti del capoverso 1.

Spiegazioni:

I contenuti a carattere normativo dell'istruzione sono stati introdotti nell'ordinanza dell'USTRA.

Per ulteriori dettagli cfr. allegato 2 n. 1 delle istruzioni.

Sezione 6: Garanzia di qualità

Art. 35 Controlli esterni di qualità

1

I laboratori devono partecipare alle prove di attitudine (controlli esterni di qualità) organizzate a scadenze regolari dall'USTRA. L'USTRA può avvalersi della collaborazione di esperti.

2

I risultati delle prove di attitudine sono confidenziali e sono comunicati a tutti i laboratori partecipanti preservando l'anonimato per quanto concerne la graduatoria.

Spiegazioni:

I contenuti a carattere normativo dell'istruzione sono stati introdotti nell'ordinanza dell'USTRA.

Art. 36 Audit

1

I laboratori devono sottoporsi agli audit che l'USTRA organizza a scadenze regolari.

2

Ogni laboratorio viene sottoposto ad audit almeno ogni cinque anni. In caso di irregolarità, un audit può essere svolto in qualsiasi momento.

3

I laboratori devono garantire agli ispettori il libero accesso a locali, apparecchi, documenti e registri nonché fornire informazioni su metodi, apparecchi e misure interne volte a incrementare la qualità.

4

Se un laboratorio è accreditato dal servizio di accreditamento svizzero conformemente all'articolo 5 dell'ordinanza del 17 giugno 1996 sull’accreditamento e sulla designazione5 non vengono effettuati audit ai sensi del capoverso 1. Il laboratorio deve tuttavia presentare una lista di controllo dopo ogni audit

conformemente alle istruzioni dell'USTRA. Sono fatti salvi gli audit supplementari organizzati dall'USTRA in caso di irregolarità.

Spiegazioni:

I contenuti a carattere normativo dell'istruzione sono stati introdotti nell'ordinanza dell'USTRA.

Art. 37 Finanziamento

Le spese per i controlli esterni e gli audit sono a carico dei laboratori.

Spiegazioni:

I contenuti a carattere normativo dell'istruzione sono stati introdotti nell'ordinanza dell'USTRA.

5 RS 946.512