Progetto
Consultazione 2007/85: Ordinanza dell'USTRA concernente l'ordinanza sul controllo della circolazione stradale (O-OCCS-USTRA) e le versioni rielaborate delle istruzioni correlate. · 23 pagine
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Allegato 1
Avamprogetto dell' "Ordinanza dell'USTRA concernente l'ordinanza sul controllo della circolazione
stradale", con spiegazioni
Art. 20 Manutenzione
1Gli etilometri devono essere controllati conformemente alle indicazioni del fabbricante, tuttavia almeno una volta all’anno.
2Ad ogni controllo occorre:
a. calibrare lo strumento; e
b. verificare l'esattezza della misurazione dell'apposita cellula e, se necessario, regolarla nuovamente o sostituirla.
3
La data e il risultato del controllo come pure le eventuali misure prese devono essere registrate per iscritto.
Spiegazioni:
I contenuti a carattere normativo dell'istruzione sono stati introdotti nell'ordinanza dell'USTRA.
Sezione 2: Esecuzione e procedura
Art. 21 Istruzioni per l'uso
Gli etilometri devono essere impiegati in conformità alle istruzioni per l'uso fornite dal produttore.
Spiegazioni:
I contenuti a carattere normativo dell'istruzione sono stati introdotti nell'ordinanza dell'USTRA.
Per ulteriori dettagli cfr. allegato 1 n. 2.1 delle istruzioni.
Art. 22 Igiene
1
Gli etilometri possono essere impiegati solo in condizioni igieniche soddisfacenti.
2
Per ogni persona sottoposta a un controllo del tasso alcolico nell'aria espirata deve essere utilizzato un nuovo boccaglio.
3Ogni boccaglio deve essere chiuso singolarmente in una confezione.
Spiegazioni:
I contenuti a carattere normativo dell'istruzione sono stati introdotti nell'ordinanza dell'USTRA.
Art. 23 Difetti di funzionamento
In caso di difetti di funzionamento o dubbi circa l'esattezza delle misurazioni, l'etilometro può essere impiegato nuovamente solo dopo essere stato sottoposto a controllo e a calibrazione.
Spiegazioni:
I contenuti a carattere normativo dell'istruzione sono stati introdotti nell'ordinanza dell'USTRA.
Sezione 3: Analisi del sangue e delle urine
Art. 24 Ordine di analisi
1
L'autorità cantonale competente deve spedire a un laboratorio riconosciuto dall'USTRA l'ordine di analisi del sangue e delle urine utilizzando il rapporto di polizia di cui all'allegato 2.
2L'ordine di analisi per rilevare tracce di stupefacenti e/o medicamenti comporta anche un ordine per l'analisi della concentrazione di alcol nel sangue, quando esiste il sospetto che la persona interessata oltre a stupefacenti e medicamenti abbia consumato anche alcol.
3L'autorità deve trasmettere al laboratorio tutti i dati e le informazioni necessarie, segnatamente il rapporto di un’eventuale visita medica di cui all'allegato 3.
4
Il laboratorio deve informare senza indugio l'autorità da cui ha ricevuto l'ordine allorquando emergono incongruenze tra i campioni ricevuti e la documentazione o allorquando non è possibile adempiere
all'ordine.
Spiegazioni:
I contenuti a carattere normativo dell'istruzione sono stati introdotti nell'ordinanza dell'USTRA.